Fecondazione, ecco cosa prevede la legge
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Si parla molto di questa legge approvata alla Camera, che ha fatto insorgere alcuni parlamentari che vogliono ricorrere al referendum per abrogarla, vediamo innanzitutto cosa prevede, quali sono i punti salienti, chi tutela.
Ecco cosa prevede la legge:
TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO. Il progetto di legge garantisce il diritto a nascere del concepito. I bambini che verranno alla luce con queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
DIVIETO DI CLONAZIONE UMANA. Si vieta la sperimentazione sugli embrioni e il loro congelamento. E' possibile produrre non più di tre embrioni per volta, il numero necessario a un unico e contemporaneo impianto. E' prevista l'adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l'impianto da almeno tre anni. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.
CRIOCONSERVAZIONE. E' consentita solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non e' possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
NO ALL'ETEROLOGA. La legge vieta la fecondazione con seme od ovuli di persone estranee alla coppia.
ACCESSO ALLE TECNICHE. Il ricorso alla fecondazione assistita e' consentito solo se accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause che impediscono la procreazione, ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegata o accertata. Potranno avvalersi di queste tecniche solo le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi.
CONSENSO. La donna può revocare il proprio sì al trattamento solo ''fino al momento della fecondazione dell'ovulo''. Dopo si deve procedere al trasferimento dell'embrione in utero.
I CENTRI. Gli interventi potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un registro che sarà realizzato all'Istituto Superiore di Sanità. I requisiti di cui i centri devono necessariamente essere in possesso verranno definiti con un decreto 'ad hoc'.
SANZIONI. Sono previste sanzioni amministrative e penali per chi non rispetterà le norme. Lo specialista dovrà pagare una multa da 300.000 a 600.000 euro se utilizza gameti estranei alla coppia, da 200.000 a 400.000 se pratica la fecondazione assistita a un single, un minorenne o coppie dello stesso sesso. Se la struttura non e' autorizzata, la sanzione può arrivare a 300.000 euro. Il commercio di embrioni o gameti viene punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con multe da 600.000 a un milione di euro, i tentativi di clonazione con la reclusione da 10 a 20 anni e fino a un milione di euro.