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PMA: il nascituro ha dei diritti

Curatore:
Leonardi, Enrico
Fonte:
CulturaCattolica.it
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per la prima volta in Italia, ha autorizzato il trasferimento in utero degli embrioni crioconservati di una donna contro la volontà dell’ex marito, che invece aveva chiesto che gli embrioni non fossero impiantati, a causa della separazione intervenuta dopo la fecondazione.
Questo caso ripropone uno dei problemi intrinseci della PMA, e cioè il congelamento degli embrioni necessari con la sovrapproduzione di ovuli ed embrioni, date le basse percentuali di riuscita della tecnica.

PMA: il nascituro ha dei diritti
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per la prima volta in Italia, ha autorizzato il trasferimento in utero degli embrioni crioconservati di una donna contro la volontà dell’ex marito, che invece aveva chiesto che gli embrioni non fossero impiantati, a causa della separazione intervenuta dopo la fecondazione.
Questo caso ripropone uno dei problemi intrinseci della PMA, e cioè il congelamento degli embrioni necessari con la sovrapproduzione di ovuli ed embrioni, date le basse percentuali di riuscita della tecnica.
Ancora più emblematico in questo caso il tema del mantenimento in congelatore degli embrioni quando passano gli anni. La coppia aveva tentato la PMA, poi fallita, dando vita a vari embrioni che sono stati congelati in attesa di un nuovo tentativo. Il marito decide di porre fine al matrimonio, ma la moglie non vuole rinunciare alla maternità e vuole utilizzare le 'vite in provetta', così si rivolge ad un tribunale.
La decisione del tribunale farà molto discutere perché riconosce il diritto assoluto della donna di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge, e poi congelati, anche dopo la pronuncia della separazione e nonostante la contrarietà dell'ex marito. L’ordinanza del tribunale parte dall'assunto che il consenso dato alla PMA non è revocabile. Poiché la fecondazione è un atto irreversibile e l’inizio di una nuova vita umana, la Legge 40/2004 sulla PMA sancisce che il consenso può essere revocato fino alla fecondazione dell'ovocita ma non dopo. L'uomo, quindi, di fronte alla richiesta della partner, non ha alcuna possibilità di revocare il consenso precedentemente prestato e dunque non può giuridicamente impedire di procedere al tentativo di gravidanza. L’ordinanza in questione presuppone che l’uomo abbia accettato di diventare padre quando ha dato il consenso alla fecondazione, dunque l'uomo deve assumere la paternità giuridica, con tutti i relativi obblighi economici e morali, verso un figlio nato anche a distanza di molti anni. Come ben scritto in alcuni commenti giuridici su questa ordinanza, il consenso dato alla produzione di blastocisti crioconservate in vitro determina l'assunzione dello status genitoriale senza alcuna possibilità di revoca. L’ex marito sarà riconosciuto come il padre legittimo e conseguentemente tenuto ad ogni obbligo materiale e morale verso il figlio.
La pronuncia del Tribunale di S. Maria Capua Vetere chiama in causa la responsabilità degli adulti di fronte a un medico, quando chiedono di essere aiutati a concepire un bambino; da questa scelta deriva o può derivare la nascita di un essere umano, quindi l'embrione ha il diritto di essere impiantato e di nascere.
La scelta di procreare non viene cancellata neanche dalle scelte successive della coppia; il divorzio non cancella la decisione precedente di procreare. Nel firmare un consenso alla PMA, la coppia deve valutare anche questa possibilità (di divorzio) e quello che prevede la legge italiana, cioè che l'embrione ha gli stessi diritti di un bambino appena nato.
Questo diritto dell’embrione era infatti uno dei capisaldi della Legge 40/2004. Pur rimanendo tutte le problematiche etiche della crioconservazione, l’embrione ha tutto il diritto di vivere e non si può neanche decidere che gli embrioni congelati vengano eliminati. Purtroppo queste problematiche permangono anche per le migliaia di embrioni lasciati nei congelatori da chi ormai ha rinunciato a ritentare con la PMA o da chi avendo avuto un figlio con la PMA non vuole più averne altri. La questione della sovrapproduzione di embrioni e della loro selezione è una delle ragioni che rende la PMA eticamente discutibile e contraria alla difesa della vita nascente.
Un aspetto positivo di questa ordinanza è quello di avere affermato che il nascituro dovrebbe essere tutelato sempre.

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