Iscrizioni IRC: tirare l'acqua al proprio mulino
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Proprio non ci siamo!

Alcune precisazioni sulle iscrizioni da parte di solerti direzioni regionali indicano come va personalizzato il modulo che ogni scuola deve preparare per le iscrizioni.
Negli allegati, si mette sullo stesso piano il modulo per l’avvalenza dell’IRC con la scelta delle attività alternative.
La norma non dice proprio questo, anzi!
La Circolare Ministeriale numero 28 del 10 gennaio 2014, protocollo numero 206, detta, finalmente, regole chiare e precise da seguire.
Infatti leggiamo che “La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.”
Questo significa che all’atto dell’iscrizione la scuola deve consegnare solo il modello se l’alunno si avvale o meno dell’IRC.
Infatti la stessa continua “La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all’allegato C.
Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
1. attività didattiche e formative;
2. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
3. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
4. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Vorremmo ricordare che
• Lo Stato con sentenza numero 203 ha affermato con chiarezza che “..lo Stato è obbligato in forza dell’accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’IRC. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo.
• “Per chi si avvale, l’IRC diventa insegnamento obbligatorio” (Cfr. decisione del Consiglio di Stato numero 2749/10
• Non può per nessun motivo essere sottoposto all’atto dell’iscrizione anche il modello della scelta di una delle attività alternative all’IRC. Infatti ancora una volta la Corta Costituzionale ha affermato con chiarezza “che dinanzi alla proposta dello stato alla comunità dei cittadini di far impartire nelle proprie scuole l’IRC, l’alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva e una negativa: di avvalersi o non avvalersi”. (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell’11 gennaio 1991).
• E’ illegittimo consegnare al momento dell’iscrizione anche il modello delle opzioni alternative all’IRC, perché non possono essere resi “equivalenti e alternativi l’IRC ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgendo l’interiorità della persona”. (Cfr. sentenza della Corte Costituzionale numero 13 dell’11 gennaio 1991).