Ultima domanda che lo stesso dirigente mi ha chiesto
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
- Email:
Domanda
Gentile Prof. Incampo,
insegno in una scuola primaria. Da qualche anno vorrei che si svolga come da norma l'attività alternativa alla Religione Cattolica per evitare che i bambini non avvalentesi rimangano in classe.
Ho letto qualcosa a riguardo e mi pare di capire che il Dirigente può chiedere al MIUR un docente che svolga questa attività. Questo si può fare solo se non ci sono docenti che hanno compresenze?
E nel caso davvero non ci fosse personale a disposizione a scuola o tale personale pur avendo ore a disposizione si rifiuti di svolgere l'attività alternativa, la Scuola può avere un insegnante pagato dal Ministero per questa attività e pure per lo studio assistito in classe?
Ultima domanda che lo stesso dirigente mi ha chiesto: qual è in concreto la prassi per poter ottenere un docente che sia pagato con il fondo di spesa fissa del Ministero e non gravi sul bilancio della scuola?
La ringrazio e porgo cordiali saluti.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che l’attività alternativa deve essere scelta dall’alunno o dalla famiglia.
Quanto poi all’insegnante ti ricordo che se questi ha ore a disposizione non può assolutamente rifiutarsi di svolgere l’attività alternativa all’IRC.
Ecco la nota che può aiutarti
MIURAOODRVE/UFF.III/13249/C21 Venezia, 16 settembre 2011
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado loro sedi
e, p. c.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
loro sedi
Ai Dirigenti Amministrativi e tecnici Direzione Generale sede
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato loro sedi
Alle OO.SS. regionali del comparto scuola loro sedi
Al Sito Internet sede
Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II gradoa.s. 2011/2012
Al fine di uniformare l’organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che, all’atto dell’iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
OBBLIGO DELL’ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Come noto, l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni .
Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011).
Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Premesso che è compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, ai fini dell’affidamento delle stesse, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:
a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (docenti totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del completamento dell’orario d’obbligo. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla religione cattolica come ore eccedenti all’orario di cattedrafino al limite massimo di 24 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio.
c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.
In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al 30 giugno 2012 (per la scuola dell’infanzia) o fino al termine delle lezioni (per gli altri ordini e gradi di scuola).
Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, non verificandosi né il presupposto per il completamento dell’orario (fattispecie a), né la possibilità di effettuare ore eccedenti all’orario d’obbligo (fattispecie b), i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con aspiranti alle supplenze già in servizio o da individuare dalle graduatorie d’istituto (fattispecie c) fino ad un massimo di 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia e 24 ore (di cui 2 di programmazione) per la scuola primaria.
ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE.
La circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:
“poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”
Ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:
1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
Nell’ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
Nell’ipotesi 4) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
• scuola dell’infanzia (cap. 2156),
• scuola primaria (cap. 2154),
• scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
• scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).
Si segnala che è stato predisposto dal Sistema informativo lo schema di contratto da utilizzare per il pagamento attraverso l’inoltro per via telematica.
Tutto ciò premesso, si rammenta che i provvedimenti devono essere inviati alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato per gli adempimenti di competenza.,
Nell’inviare agli Organi di controllo i provvedimenti di nomina per le ore eccedenti e i contratti di supplenza (in entrambi i casi con la specificazione del numero di oreda retribuire), i Dirigenti scolastici dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Inoltre, nei provvedimenti di nomina per ore eccedenti e nei contratti di supplenza per le attività alternative i Dirigenti scolastici avranno cura di menzionare espressamente lo specifico capitolo di spesa sul quale far gravare il pagamento della retribuzione e di specificare il numero di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questo Ufficio, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.
Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.
f.to il Direttore Generale
Daniela Beltrame