Iscrizione d’ufficio o a domanda?
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Domanda
Caro Nicola, qualche giorno fa il mio collega ed io abbiamo discusso col Preside circa la modalità con cui in istituto sono state raccolte le iscrizioni all’IRC per il prossimo anno scolastico. La richiesta di adesione all’ora di Religione compare sul frontespizio del modulo di iscrizione alla classe successiva e, tale modulo, è stato distribuito a tutti i ragazzi indistintamente. Abbiamo fatto presente al Capo d’istituto che la normativa vigente prevede l’iscrizione all’IRC solo per il primo anno, tacitamente confermata negli anni successivi. Ci è stato risposto che nella scuola superiore (lavoriamo in un liceo scientifico statale) le iscrizioni dalla seconda classe in poi NON sono d’ufficio e, pertanto, è perfettamente legittimo sottoporre agli allievi ogni anno la conferma dell’adesione o meno all’ora di Religione. Ha ragione o la sua è una personale interpretazione della legge? Ciao e grazie per l’attenzione che ci riservi.
Risposta
La lettera b) del punto 2.1 del DPR numero 751 del 16 dicembre 1985 recita così: “ la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.
Questo significa che nelle scuola dove è previsto l’iscrizione d’ufficio, non è necessario consegnare il modello, perché la scelta vale per l’intero ciclo.
La Circolare Ministeriale numero 363 del 23 dicembre 1994, ancora valida, alla lettera B del punto 1, intitolato Iscrizione a scuole e istituti di istruzione secondaria superiore recita: “…l’iscrizione alle classi successive alla prima è disposta d’ufficio”.
A conferma d9i quanto sopra detto si precisa che “In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22/12/1994 che prevede l’iscrizione d’ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all’art. 310 - comma 4 - del D.L. 16/04/1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal punto 2. 1 b) dell’Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e Ministero delta Pubblica Istruzione”, quindi anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC effettuata dall’avente diritto all’atto dell’iscrizione, si considera confermata d’ufficio per gli anni successivi.