Delibera CEI, testo Bolzano e Trento
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Domanda
Gent.mo don Gabriele, mi chiamo *** e sono un'insegnante di religione, con mansioni di vice-preside presso l'Istituto ***, vorrei sottoporre alla Sua attenzione i seguenti quesiti: 1°) Dove è possibile reperire tutte le sentenze relative alla revoca dell'idoneità ed altro? 2°) Quale è la Legge di riferimento sullo Stato giuridico degli insegnanti di religione nella provincia di Belluno e nelle Regioni di confine? La ringrazio per l'ottimo lavoro svolto e Le porgo i miei saluti.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che l'istituto della revoca è stato applicato pochissime volte e che il decreto di revoca, essendo un provvedimento strettamente personale, diviene di dominio pubblico solo se l'interessato ritiene opportuno pubblicizzarlo, perciò diventa difficile reperire tali documenti.
Pensando di esserti utile ti invio la delibera 41 della CEI circa la revoca dell'idoneità e lo stato giuridico degli insegnanti di religione di Bolzano e Trento.
Ecco la documentazione:
Delibera n. 41 della CEI
(approvata dalla XXXII Assemblea Generale Roma 14 18 maggio 1990)
RICONOSCIMENTO E REVOCA DELL'IDONEITA'
§ 1
L'Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli laici, religiosi o chierici domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattoliche nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare, l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.
L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.
§ 2
L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann 805 e 804 §2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cristiana.
§ 3
Ricorrendo le circostanze di cui al § 2, l'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.
Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.
Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazioni ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54-55-56.
L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.
Testo Bolzano
TITOLO I insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie
Art. 1 Norme di carattere generale
1. L'insegnamento della religione cattolica è impartito, nella scuola elementare e secondaria, da appositi docenti assunti dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario diocesano ai fini dell'articolo 35 dei Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.e in base alla normativa prevista per i docenti dei rispettivo ordine e grado di scuola.
2. I docenti di religione cattolica hanno gli stessi diritti e doveri previsti per i docenti delle altre discipline del corrispondente ordine e grado di scuola.
Art. 2 Istituzione dei ruoli del personale docente
1. Per l'insegnamento della religione cattolica sono istituiti ruoli provinciali del personale docente, distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici ed arti- colati per gradi di scuola.
2. La consistenza organica complessiva dei ruoli di cui al comma 1, compresi i posti a tempo parziale, è determinata secondo le modalità previste dalla normativa provinciale vigente.
Art. 3 Accesso ai ruoli del personale docente
1. L'accesso ai ruoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 1, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli ai sensi della normativa vigente per i docenti del corrispondente grado e ordine di scuola.
2. i titoli di studio richiesti per l'accesso a detti ruoli sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta provinciale di concerto con l'ordinario diocesano.
3. i docenti di religione cattolica devono essere altresì in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.
4. i programmi d'esame per i concorsi della scuola elementare e secondaria sono definiti dal Sovrintendente a dall'Intendente scolastico competente, d'intesa con l'ordinario diocesano, sentito il Consiglio scolastico provinciale.
5. Nel bando di concorso viene determinato il numero dei posti che possono essere occupati mediante assunzione in ruolo.
Art. 4 Cattedre
1. Nella scuola elementare e secondaria di prima grado possono essere costituite cattedre verticali comprensive dei due ordini di scuola, secondo modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Dette cattedre vengono assegnate a docenti che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria di prime grado.
2. Cattedre verticali possono essere costituite anche tra scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Art. 5 Revoca dell'idoneità
1. La perdita dell'idoneità, a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano, determina la risoluzione del contratto relativo all'insegnamento della religione cattolica.
2. L'insegnante di religione con contratto a tempo indeterminato, al quale viene revocata l'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, a domanda, può essere utilizzato per altri compiti od altri insegnamenti, purché in possesso dei relativi prescritti titoli professionali. Per l'inserimento nelle scuole elementari, è richiesto, altresì, il superamento del concorso magistrale.
Art. 6 Assunzione di personale docente a tempo determinato
1. Per i posti vacanti nonché per la sostituzione di docenti assenti, l'amministrazione scolastica competente assume personale a tempo determinato in possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano.
2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 avviene secondo le disposizioni vigenti per i docenti del corrispondente grado e ordine di scuola.
Art. 7 Incarico a tempo determinato del personale ispettivo
1. Il procedimento di selezione e la nomina degli ispettori per l'insegnamento della religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano anche per tale funzione, avvengono in base alle disposizioni vigenti della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La nomina è a tempo determinato ai sensi della normativa sulla dirigenza provinciale.
Art. 8 Incarichi ispettivi nella scuola ladina
1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive nelle scuole delle località ladine, l'intendente scolastico di tali scuole può incaricare un insegnante di religione con esonero parziale dall'insegnamento.
Art. 9 Funzioni ispettive nella scuola professionale
1. Gli ispettori per l'insegnamento della religione cattolica possono essere incaricati dal, direttore di ripartizione competente ad esercitare le funzioni ispettive nei confronti delle scuole provinciali di formazione professionale.
Art. 10 Norme transitorie
1. In prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere ammessi nei ruoli di cui all'articolo 2, comma 1, i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno dodici anni anche non continuativi, previo superamento di un concorso per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei predetti ruoli i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno cinque anni o siano in possesso del titolo di studio di "Magister" o di "baccalaureat" in teologia e possano dimostrare almeno due anni di insegnamento, previo superamento di un concorso speciale per titoli integrato da un colloquio. A tal fine sono riconosciuti gli anni di servi- zio prestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione. I docenti interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, commi 2 e 3. 2. Gli ispettori per l'insegnamento della religione cattolica, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto da almeno dieci anni le relative funzioni, sono confermati con incarico a tempo indeterminato, previo parere favorevole del Sovrintendente scolastico o dell'Intendente scolastico competente.
TITOLO II Disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante
Art.11 Modifica alla legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche"
1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito: "5.Sugli atti contabili di cui al comma n 4 sono disposti controlli da parte del competente Intendente scolastico ovvero di revisori dei conti da lui incaricati, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.'"
2. L'articolo 25 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è abrogato.
3. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è sostituito dal seguente: "I comitati e i sottocomitati eleggono nel loro interno per la durata di tre anni scolastici un presidente coordinatore.'"
4. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è sostituito dal seguente:
"5.1 comitati durano in carica permanentemente; i membri dei comitati durano in carica tre anni scolastici a decorrere dalla data della loro elezione e vengono nominati con decreto del sovrintendente ovvero dell'intendente scolastico competente."
6. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 è abrogato.
Art. 12 Modifica alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13 "Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione educativa e creazione dei relativi Istituti" Il comma numero 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 giugno 1987 n. 13 e successive modifiche, è così sostituito: "4. Ai direttori, in aggiunta al trattamento economico fondamentale attribuito, in luogo dell'indennità' di funzione secondo il relativo contratto collettivo provinciale, l'indennità di funzione con il relativo regime, prevista dall'ordinamento della Provincia per i dirigenti. In assenza di una regolamentazione con contratto collettivo l'ammontare dell'indennità viene determinato dalla Giunta provinciale'".
Art. 13 Perdita della titolarità della sede 1. In caso di comando o utilizzazione in altri compiti ossia ne, anche all'estero, il personale ispettivo, direttivo e docente mantiene la propria sede di titolarità per la durata da fissare con regolamento di esecuzione. Lo stesso regolamento disciplina anche le modalità di assegnazione della sede di servizio in caso di cessazione della posizione di comando o di utilizzazione ovvero di destinazione ad altra ammoni trazione.
Art. 14 Esonero dal servizio
1. Il personale insegnante e direttivo può essere esonerato dall'insegnamento per l'espletamento di attività in qualità di membro delle commissioni per l'esame di bilinguismo. Il relativo servizio è valido a tutti gli effetti come servizio scolastico.
Art. 15 Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento economico
1. Al personale ispettivo, direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole elementari e secondarie e negli istituti d'arte della provincia di Bolzano, il servizio prestato con corrispondente qualifica funzionale nelle scuole professionali della provincia è integramente riconosciuto ai soli fini del trattamento economico. Il riconoscimento è disposto, su richiesta dell'interessato, con decorrenza 1° aprile 1998.
2. I benefici di cui al comma i cessano all'atto dei trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento all'interessato viene ridefinito il proprio inquadramento economico depurato dei predetto riconoscimento.
3. Al personale provinciale è riconosciuto, su richiesta e con decorrenza dal 1° aprile 1998, il servizio prestato nella corrispondente qualifica funzionale presso le scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della provincia di Bolzano, sempreché si tratti di servizio corrispondente a quello attuale.
Art. 16 Graduatorie dei concorsi
1. Le graduatorie non esaurite alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a concorsi per titoli ed esami banditi delle intendenze scolastiche per la copertura di posti direttivi e per l'insegnamento nelle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, restano valide fino all'anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo.
Art. 17 Riconoscimento di servizio senza titolo di specializzazione
1. Al personale ispettivo, direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole elementari e secondarie e negli istituti d'arte della provincia di Bolzano, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo in attività di sostegno ad alunni in situazione di handicap senza il prescritto titolo di specializzazione è integralmente riconosciuto ai soli fini del trattamento economico. Il riconoscimento è disposto, su richiesta dell'interessato, con decorrenza I° aprile 1998.
2. I benefici di cui al comma 1 cessano all'atto del trasferimento del personale ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento all'interessato viene ridefinito il proprio inquadramento economico depurato del predetto riconoscimento.
Testo di TRENTO
Art. 1 Finalità
1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica in provincia di Trento e opera in riferimento agli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento)
Art. 2 Istituzione di posti a tempo indeterminato
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della provincia di Trento, sono istituiti posti a tempo indeterminato di docente di religione cattolica, distinti per grado di scuola, rientranti nel ruolo di cui all'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della provincia autonoma di Trento (Legge finanziaria) modificato dalla legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13).
2. Ai docenti di religione cattolica di cui al comma 1 si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della provincia di Trento.
Art. 3 Accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente
1. Per l'accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente di religione cattolica di cui all'articolo 2 trova applicazione l'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito dalla legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 (Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Intesa tra autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche). Ai docenti di cui alla lettera b) del punto 4.4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, è richiesto anche il possesso di un diploma di formazione teologica o di scienze religiose riconosciuto dall'Ordinario diocesano di Trento
3. Ai candidati dei concorsi previsti dal comma 1 è richiesto, oltre ai titoli di cui al comma 2, anche il possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), rilasciato dall'Ordinario diocesano di Trento.
4. Almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice devono essere in possesso di titoli specifici riferiti al concorso, stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con l'Ordinario diocesano. La Giunta provinciale definisce altresì i programmi d'esame, d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento, nonché le ulteriori modalità e criteri di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1.
5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal Sovrintendente scolastico d'intesa con l'Ordinario diocesano di Trento, ai sensi del Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985.
Art. 4 Assunzione di personale docente a tempo determinato
1. Per tutti i posti non coperti da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dalla competente autorità scolastica d'intesa con l'Ordinario diocesano di Trento. Analogamente si provvede per le sostituzioni dei docenti assenti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di sostituzioni.
1bis. Qualora per la copertura dei posti di cui al comma 1 venga assunto personale docente già incaricato stabilizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola), allo stesso continuano ad applicarsi le disposizioni di stato giuridico ed economico previste per detto personale.
Art. 5 Revoca dell'idoneità
1. Ferme restando le norme vigenti sulla mobilità del personale docente della scuola a carattere statale, il personale docente di religione con contratto a tempo indeterminato al quale viene revocata l'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, può fruire, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purché in possesso dei prescritti titoli professionali.
2. Nel caso in cui il docente al quale sia stata revocata l'idoneità dall'Ordinario diocesano non fruisca della mobilità di cui al comma 1, e abbia almeno dieci anni di servizio, lo stesso può essere utilizzato per i fini di cui all'articolo 49, commi 7 e 8, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998) come modificata dall'articolo 54 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.
3. Qualora non trovino applicazione i commi 1 e 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
Art. 6 Incarichi ispettivi
1. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive relative all'insegnamento della religione cattolica, il Sovrintendente scolastico conferisce, per la durata di cinque anni, rinnovabili, un incarico ispettivo ad uno dei docenti di religione cattolica ritenuto idoneo dall'Ordinario diocesano di Trento.
2. Per i fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). La nomina è disposta previo collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto, per la durata dell'incarico.
3. Per quanto riguarda il trattamento economico si fa riferimento a quello previsto per il personale ispettivo dai contratti collettivi statali e provinciali di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.
4. A richiesta della Giunta provinciale, il personale di cui al comma 1 può esercitare funzioni ispettive anche nei corsi della formazione professionale di base di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.
Art. 7 Norme transitorie
1. In prima applicazione della presente legge hanno titolo all'assunzione nei posti a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno otto anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per soli titoli.
2. Hanno titolo altresì ad essere immessi nei predetti posti a tempo indeterminato, fino alla concorrenza dei posti a tale fine disponibili e successivamente all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per titoli integrato da un colloquio.
3. Al fine del riconoscimento degli anni di servizio di cui ai commi 1 e 2 si intendono gli anni di servizio comunque prestati con incarico annuale.
4. Le modalità e i criteri di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono definite con provvedimento della Giunta provinciale.
5. In prima applicazione l'incarico ispettivo è confermato al personale che abbia svolto da almeno dieci anni in provincia di Trento funzioni ispettive per l'insegnamento della religione cattolica. Allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. Nel caso di mancato rinnovo dell'incarico, il personale di cui al presente comma è inquadrato, anche in soprannumero e purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, tra il personale di religione cattolica di cui all'articolo 2.
Art. 8 Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 21877/001 del bilancio provinciale annuale e pluriennale per l'anno 2001 e 2001-2003.