Fecondazione eterologa: il divieto è legittimo
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La Corte Costituzionale italiana non ha accettato il ricorso di tre tribunali sulla incostituzionalità del divieto della fecondazione eterologa, dicendo che il ricorso deve tenere conto della sentenza del novembre 2011 della Grande Chambre di Strasburgo. Quest'ultima ha emesso il suo giudizio definitivo sul caso S.H. e altri contro l’Austria, riguardante il divieto di fecondazione artificiale eterologa vigente in quel paese, rovesciando la sentenza emessa il 1° aprile 2010 dalla Prima sezione della stessa Corte. La Grande Chambre ha ribadito che il divieto di fecondazione artificiale eterologa non contrasta con l’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani, che sancisce il diritto al rispetto per la vita privata e familiare e quindi non crea discriminazione, inoltre legittima i singoli Stati a legiferare autonomamente e quindi anche a vietare l'eterologa come avviene in Austria e in Italia. Questa sentenza della Corte Costituzionale pone fine alla continua discussione sulla legittimità della Legge 40 che viene ora difesa dalla sentenza facendo riferimento ad una sentenza europea. Inoltre rimane il divieto della fecondazione eterologa, e questa è una vittoria a difesa dei diritti del fanciullo, come dichiarato dal presidente del Movimento per la vita Carlo Casini facendo riferimento all’articolo 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo. Certo i tribunali potranno fare ancora ricorso, ma tenendo conto di queste due sentenze, e speriamo non ci siano nel futuro interpretazioni arbitrarie e forzature e vengano rispettate le indicazioni secondo la Legge 40. Infatti questa sentenza, legittimando la Legge 40, dice anche che è il parlamento e non sono i tribunali a determinare le leggi e quindi le regole. Speriamo che anche il governo attuale difenda la Legge 40 e che sull'eterologa ribadisca il divieto, se necessario con norme applicative che evitino false interpretazioni.
Riguardo alla fecondazione eterologa bisogna infatti ricordare i problemi che questa introdurrebbe: infatti, dal momento che almeno un genitore biologico non fa parte della coppia di genitori richiedenti, come si regolano i rapporti tra i componenti della famiglia? Il bambino potrebbe da grande voler sapere chi è il genitore biologico, ma questi nell'eterologa devono essere anonimi. Esiste una disparità tra i due genitori perché uno solo è biologico, cosa che invece non accade nelle adozioni, in cui a differenza della fecondazione eterologa i genitori sono alla pari e con un atto d’amore vanno incontro ad un orfano, mentre qui si crea un orfano di un genitore sapendolo. Inoltre, visto che i donatori non sono in realtà tali perché pagati (esistono infatti anche tabelle di compensi), come si fa a dire che sono donatori? Per il seme maschile si potrebbero verificare casi di matrimoni tra consanguinei perché, come successo in USA, uno stesso donatore maschile può essere il padre di 150 bambini e probabilmente anche non lontani tra loro. Che dire poi dei criteri di scelta dei donatori alla ricerca del bambino perfetto? E che dire dei danni provocati alle donatrici di ovuli femminili che si sottopongono a iperstimolazioni e bombardamenti ormonali con conseguenze anche gravi, magari per poche migliaia di euro e senza una corretta informazione? Un documentario USA ha messo in evidenza queste problematicità.
C’è il problema poi dei cosiddetti genitori-nonni che prendono in affitto l’utero di giovani, ma dove finisce il diritto del bambino ad avere due genitori che lo crescano non avendo una differenza d’età che potrebbe creargli problemi? Non parliamo poi della scelta di far nascere un bambino orfano di un genitore che non conoscerà ma che è ancora vivo: dov’è il diritto del bambino di avere i suoi genitori biologici? Speriamo che con questa sentenza della Corte Costituzionale italiana si sia definitivamente chiarito il divieto della fecondazione eterologa.