La legge #Cirinnà va bocciata, non basta eliminare l’articolo 5
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Qualche premessa
In questi giorni il Parlamento sta discutendo e votando il DDL Cirinnà sulle Unioni civili, e anche il dibattito pubblico è molto acceso. Prima di addentrarci nei dettagli del DDL facciamo qualche premessa. Il numero di matrimoni e di primi matrimoni celebrati in Italia è in netto calo, e nel 2013 per la prima volta il numero di matrimoni è sceso sotto i 200.000.
La famiglia è quella costituita da uomo e donna, come afferma la Corte Costituzionale italiana quando rigetta il riconoscimento dei matrimoni dello stesso sesso fatti all’estero:
Sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale: l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano «è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi», come dovrebbe desumersi dall’insieme delle disposizioni che disciplinano l’istituto medesimo, del quale tale diversità «costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale, a tal punto che l’ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l’insieme delle normative tuttora vigenti».
Ma anche papa Francesco spiega bene cos’è la famiglia all’udienza generale del 30 settembre 2015: “La famiglia, cioè l’alleanza feconda tra l’uomo e la donna, è la risposta alla grande sfida del nostro mondo, che è una sfida duplice: la frammentazione e la massificazione, due estremi che convivono e si sostengono a vicenda, e insieme sostengono il modello economico consumistico. La famiglia è la risposta perché è la cellula di una società che equilibra la dimensione personale e quella comunitaria, e che nello stesso tempo può essere il modello di una gestione sostenibile dei beni e delle risorse del creato”.
Il matrimonio uomo-donna, diverso da tutti gli altri tipi di unioni, da sempre è tutelato in ogni cultura; la società tutelando il matrimonio tutela le nuove generazioni. Molteplici sono gli studi che certificano il ruolo della famiglia nella coesione sociale, nella cura dei soggetti più fragili e nella solidarietà economica tra le diverse generazioni. Nella attuale crisi è riconosciuto che la famiglia ha svolto un ruolo di protezione sociale.
Riguardo al tema delle adozioni, in Italia l’adozione dei minori è disciplinata dalla legge 184/1983, ed è, come recita l’articolo 6 della legge, riservata ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Considerato che il matrimonio omosessuale non è ancora contemplato dalla nostra legislazione, tale articolo rappresenta uno sbarramento alla pretesa di adozione da parte delle coppie omosessuali.
Quindi il motivo principale del riconoscimento delle unioni omosessuali in un simil-matrimonio con modifica della legge sulle adozioni è la vera ragione di tutta questa battaglia per i diritti degli omosessuali e la legge Cirinnà non fa altro che realizzarla. Un esempio è il caso del senatore Pd Sergio Lo Giudice, presidente onorario di Arcigay e tra i proponenti il DDL Cirinnà. Il senatore Sergio Lo Giudice e il suo compagno hanno ottenuto un bambino, tramite la pratica dell’utero in affitto compiuta all'estero. Il bambino è costato 100.000 euro, ed è stato privato di qualsiasi contatto con la madre.
Il vero scopo del DDL Cirinnà
Veniamo ora alla legge e dimostriamo che l’obiettivo è l’equiparazione al matrimonio delle unioni civili. Infatti la Legge Cirinnà vuole riconosce le unioni civili omosessuali
All'articolo 1 si stabilisce che due persone dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (formazione specifica sociale). I matrimoni contratti all'estero e i matrimoni nei quali un coniuge abbia cambiato sesso, potranno essere riconosciuti come unioni civili.
Qui già notiamo un contrasto con la precedente sentenza della Corte Costituzionale:
«Se il ddl passerà come è, spetterà al Presidente della Repubblica valutare la congruità della legge con le richieste della Corte: questa non ha domandato di intervenire nel campo delle adozioni, ed ha anzi chiaramente indicato col ricorso all’art. 2 della Carta che le unioni civili sono una forma specifica di formazione sociale a carattere mutuamente solidaristico, e in nessun modo una famiglia sui generis. Si potranno inoltre prevedere ricorsi alla Consulta per la evidente difformità tra il ddl attuale, la sentenza della Corte e la nostra costituzione». (Vittorio Possenti, Il Mattino 15 gennaio 2016)
Ma per dimostrare che il DDL Cirinnà equipara le unioni civili al matrimonio basta leggere l’Articolo 3: Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 2. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
La Stepchild adoption
Ecco invece la modifica della legge sulle Adozioni introdotta dal DDL Cirinnà con la cosiddetta Stepchild adoption
Art. 5. (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 LEGGE ADOZIONI)
1. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».
Attenzione che anche senza Stepchild adoption (art. 5) la legge permetterà le adozioni dei bambini da parte delle coppie dello stesso sesso «Se davvero si vuole escludere l’adozione, quella dell’articolo 3 non è la formulazione più chiara e tranquillizzante. Diciamo che non è automatico, ma è un viatico. Attraverso l’equiparazione con il matrimonio che viene determinata, si potrebbe invocare, paradossalmente, una discriminazione lesiva del principio di uguaglianza» (il costituzionalista Mario Esposito - Avvenire 3 febbraio 2016).
Viene spesso raccontato che l’adozione, o Stepchild adoption, serve per il caso di una donna che ha avuto un figlio da un uomo e successivamente ha cambiato gusti sessuali e quindi nel caso morisse per tutelare il figlio dovrebbe essere data l’adozione alla convivente donna. Ma questa non è la verità, perché anche se così fosse l’uomo se vivo e senza intervento giuridico non perde la patria potestà, rimane sempre lui il padre, e nel caso di morte contemporanea del padre e della madre i giudici assegnerebbero la tutela del bambino ai nonni o zii o ad una persona che il giudice ritiene adatta al bene del bambino, come già accade per altri casi per coppie eterosessuali. Con la Stepchild adoption si vogliono legalizzare le adozioni per le coppie dello stesso sesso dei bambini nati da fecondazione eterologa o utero in affitto all’estero.
Ne sono due chiari esempi i casi di Napoli e il caso di Milano.
Come riporta il Corriere della sera del 13 ottobre 2015 il Comune di Napoli, il 30 settembre scorso, malgrado in Italia non ci sia ancora una legge che regoli il matrimonio e la filiazione delle coppie omosessuali, ha rilasciato alle due mamme il tanto sospirato atto di nascita che assicura a Ruben una piena identità; Ruben, nato il 3 agosto scorso all’Hospital del Mar di Barcellona dopo un’inseminazione artificiale sostenuta dalla sua mamma biologica. Sul suo certificato, infatti, c’è scritto: madre, Daniela Conte; padre, Marta Loi.
Ma anche il caso di Milano del Gennaio 2016, dove la Corte di Appello di Milano riconosce il provvedimento dell’autorità giudiziaria spagnola e dichiara efficace anche in Italia l’adozione da parte di due donne, entrambe italiane, SS e CC, SS nel 2003 a seguito di fecondazione eterologa assistita in Spagna ha partorito una bimba. Interessante in quest’ultimo caso la motivazione di carattere non giuridico, che consiste in una radicale ridefinizione del concetto di genitorialità che oramai viene indicato e fondato solo sull’assunzione di responsabilità e non più sull’essere padre e madre naturale.
Vogliamo ricordare che la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo al Principio sesto afferma che : “il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale.
Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre”.
I gravi problemi che si aprono
Questo ci permette di ricordare che noi siamo contrari alla legalizzazione e al riconoscimento dell’utero in affitto anche se fatto all’estero, come anche alla fecondazione eterologa sia per coppie eterosessuali sia per coppie dello stesso sesso. Queste pratiche tecniche violano il diritto dei bambini ad avere i propri genitori biologici.
I problemi legati a Fecondazione eterologa sono molti: la presenza di genitori biologici e no: 3 genitori? I bambini saranno orfani di un genitore vivo (il donatore/donatrice) fin dalla nascita. Il problema dei rapporti dei consanguinei in caso di donazioni multiple del «donatore » maschile. Il problema di tutela della salute delle donne «donatrici». Il diritto del bambino alla salute violato dall’ anonimato del «donatore ». La disparità nella coppia: uno è genitore biologico l’altro no. La selezione eugenetica, il catalogo per scegliere le caratteristiche del «donatore».
La Legge Cirinnà riconoscendo l’adottabilità dei bambini nati da utero in affitto all’estero per coppie omosessuali riconoscerà implicitamente le tecniche stesse.
Vogliamo che sia rispettato il diritto dei bambini ad avere un papà e una mamma.
Per le persone che vivono una relazione con persone dello stesso sesso esistono già tutele, si possono ampliare con diritto privato senza creare una nuova forma di unione da equiparare al matrimonio. Ecco alcuni esempi: l’art. 6 della L. 392/78 ha stabilito, dopo l’intervento della Corte Costituzionale (n. 404/88), che in caso di morte del conduttore, nel contratto gli succede anche l’eventuale convivente. Se uno si trova in carcere o all’ospedale, il convivente può assisterlo ed esprimere il suo parere circa le cure (cfr. legge n. 91/99). Per decidere per l’eredità vale il testamento. Riguardo alla pensione di reversibilità fu istituita per tutelare le madri casalinghe rimaste vedove con bambini.