Programmazione scuola primaria
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Domanda
Buon pomeriggio prof. Incampo!
Ho superato l'anno di prova IDR su scuola primaria lo scorso 24 giugno 2026. Nel prossimo anno, per una questione legata al dimensionamento scolastico, oltre alle 16 ore nell'istituto in cui ho svolto l'anno di prova, mi sono state assegnate 6 ore in un altro istituto comprensivo.
Dove dovrò svolgere le due ore di programmazione settimanale? Deve essere scritto nella nomina oppure c'è flessibilità tra i due dirigenti?
Eventuali modifiche in merito dovranno essere comunicate all'ufficio scolastico regionale, visto che la nomina avviene di intesa oppure è sufficiente un accordo tra le dirigenze?
Grazie per la sua attenzione.
Risposta
Relativamente alla domanda ti ricordo che la Circolare Ministeriale numero 366 del 24 luglio 1996 afferma che gli Insegnanti di religione cattolica della scuola elementare, oggi scuola primaria, che hanno un orario settimanale di insegnamento di 12 ore, 14 ore e 16 ore settimanali hanno diritto ad una attribuzione di un’ora di programmazione portando il loro contratto di lavoro rispettivamente a 13 ore, a 15 ore e a 17 ore settimanali, chi invece è destinatario di una proposta di nomina per 18 ore, 20 ore e 22 ore settimanali di insegnamento ha diritto a due ore di programmazione portando così il contratto di lavoro rispettivamente a 20 ore, 22 ore e 24 ore settimanali.
Questo significa che l’insegnante di religione che ha 20 ore settimanali di insegnamento nella scuola primaria firmerà un contratto di 22 ore, e verrà quindi retribuito per 22 ore, essendo l’insegnante obbligato a svolgere due ore di programmazione.
Al quesito se le ore settimanali di insegnamento dovevano essere svolte tutte in una sola scuola o in più scuole, una nota del Ministero, e precisamente la numero 2000 del 22 ottobre 1997, inviata al Provveditore agli studi di Bologna ha chiarito che:
“Con la nota sopra citata la S.V, ha chiesto di conoscere, in relazione ad un analogo quesito formulato dalla Curia Vescovile di Bologna, le modalità di determinazione delle ore di programmazione, secondo quanto previsto dalla CM n. 366 del 24 luglio 1996, nell’ipotesi di un docente di religione cattolica che presti servizio in due scuole elementari e, conseguentemente, risulti titolare di due distinti contratti individuali di lavoro, stipulati dai due direttori didattici interessati.
Al riguardo, si condivide l’avviso espresso dalla S.V., secondo cui, nel caso di specie, possa farsi luogo all’attribuzione delle ore di programmazione così come risulta dalla sommatoria delle ore di insegnamento prestate nelle due scuole, con l’ulteriore precisazione che ciascun capo d’istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione, qualora il carico orario complessivo superi le 18 ore settimanali (cfr. C.M. n. 366/1996). Nel caso in cui l’orario complessivo risulti inferiore alle 18 ore settimanali, l’ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore.”
