Riserve

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Domanda



Gentile Prof. Incampo,
sono un candidato del concorso ordinario IRC per la scuola secondaria (D.M. 104/2024) e Le chiedo un chiarimento su alcuni aspetti della graduatoria di merito.
Nel mio ambito alcuni candidati con punteggio inferiore risultano vincitori. Presumo che ciò dipenda dall’applicazione delle riserve. Tuttavia, l’Allegato 3 al D.M. 104/2024, per la ***, indica percentuali pari allo 0,29% (L. 68/1999) e 0,00% per le altre categorie di riserva. Come è possibile, in tale situazione, che venga attribuito un posto riservato? Come si calcola concretamente il numero dei posti riservabili (base di calcolo, cumulo delle frazioni, arrotondamenti)? In un caso del genere è legittimo richiedere l’accesso agli atti per verificare la corretta applicazione delle riserve?
Il numero dei posti assegnati a ciascun ambito deve ritenersi definitivo oppure può aumentare nel corso della validità della graduatoria, ad esempio per nuove disponibilità, pensionamenti o restituzione di posti utilizzati nelle precedenti procedure concorsuali?
In particolare, gli idonei non vincitori del concorso ordinario possono essere chiamati nel biennio di validità della graduatoria anche qualora si rendano disponibili ulteriori posti, oppure lo scorrimento è limitato esclusivamente ai casi di rinuncia o decadenza dei vincitori iniziali?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e per il prezioso servizio di consulenza che offre ai docenti di religione.
Cordiali saluti.

Risposta



Per prima cosa chiariamo che la riserva si calcola applicando le percentuali previste dalla legge sul totale dei posti messi a bando. L'operazione non è automatica: spetta solo agli idonei e non può superare il limite inderogabile del 50% dei posti totali.
Se il calcolo percentuale dà come risultato una frazione decimale, si applica il classico arrotondamento per difetto (troncando il decimale) o per eccesso, a seconda del bando e della specifica normativa di riferimento.
Quanto poi alla seconda e terza domanda rispondo che il concorso ordinario ha validità di due anni.