Ricostruzione di carriera

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Domanda



Buonasera professore, sono una insegnate di religione cattolica infanzia primaria con titolo di Magistero.
le scrivo perché ho avuto un diniego, per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, da parte del MEF.
La mia situazione è la seguente
1° anno 19 ore infanzia primaria
2° anno 5 ore infanzia primaria
3° anno 9 ore infanzia primaria
4° anno 14 ore infanzia primaria
5° anno 17 ore infanzia primaria
Il MEF sostiene che l’orario parziale del quadriennio non deve essere inferiore alle 12 ore,
ma da quello che ho letto nelle numerose domande e risposte
non sono riuscita a capire bene questo regolamento.
A me sembra che solo il quinto anno deve essere di almeno 12 ore nella scuola infanzia primaria
invece il quadriennio deve essere ad orario parziale che non significa 12 ore necessariamente
(parziale significa che può essere meno di 12 ore).
Secondo Lei vista la mia situazione posso richiedere la ricostruzione oppure no?
Grazie mille.

Risposta



Ai fini della ricostruzione di carriera sono utili solo gli anni svolti con il titolo di qualificazione professionale.
La legge 312 dell’11 luglio 1980 afferma che: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera … con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento con il titolo;
2. L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La Circolare Ministeriale numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
• Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale;
• Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.
Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con orario pieno, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell’anno in cui si fa domanda di ricostruzione con cattedra piena