Mobilità

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Domanda



Gentile Professore,
con riferimento al quesito già da Lei affrontato in merito alla mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola secondaria di primo grado (o viceversa), si ritiene opportuno tornare sulla questione alla luce di alcune prassi applicative che appaiono non coerenti con il dettato normativo vigente.
Come da Lei correttamente richiamato, la disposizione normativa stabilisce che:
“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.”
La norma appare inequivoca: trattandosi del medesimo insegnamento (IRC), è espressamente previsto il passaggio da un ciclo all’altro nell’ambito della mobilità professionale.
In nessun passaggio si contempla l’obbligo di una nuova procedura concorsuale.
Del resto, per il restante personale docente, la mobilità professionale tra cicli scolastici per il medesimo insegnamento non comporta la necessità di sostenere un nuovo concorso, basta averne u requisiti.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna ragione normativa per introdurre un trattamento differenziato nei confronti dei docenti IRC. Anche perché non previsto dalla legge.
La disposizione subordina la mobilità esclusivamente a quattro condizioni:
possesso dei titoli previsti;
inclusione nell’elenco relativo al ciclo richiesto;
riconoscimento dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente per territorio;
intesa con il medesimo Ordinario.
Non risulta, invece, alcun riferimento — né espresso né implicito — alla necessità di una nuova procedura concorsuale quale condizione ulteriore.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire su quale specifico fondamento normativo alcune Diocesi ritengano di non consentire tale passaggio, pur in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge statale. In assenza di un espresso supporto normativo, tali prassi appaiono difficilmente conciliabili con il principio di legalità e con l’esigenza di uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
Si ritiene pertanto necessario un autorevole chiarimento interpretativo che consenta di evitare disparità di trattamento tra docenti appartenenti a diverse realtà territoriali e garantisca la piena tutela delle legittime aspettative del personale di ruolo.
RingraziandoLa per l’attenzione, resto in attesa di un Suo cortese riscontro.
Cordiali saluti.

Risposta



La norma sopra riportata significa:
Puoi passare dalla scuola Primaria alla secondaria solo se hai sostenuto e superato un concorso per quell’ordine di scuola;
Gli anni svolti per insegnare IRC non sono spendibili per altre discipline;
Se vuoi insegnare un’altra materia devi svolgere e superare il concorso per quella disciplina.