Perchè non si può cambiare insegnamento?

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Domanda



Gentilissimo,
con la presente desidero esprimere il mio profondo disappunto in merito all’impossibilità, per i docenti di religione, di accedere al passaggio di ruolo tra diversi gradi di istruzione, pur essendo in possesso dei medesimi titoli di qualificazione richiesti per l’insegnamento nei vari ordini di scuola.
Nel sistema scolastico italiano è principio consolidato che un docente già immesso in ruolo possa transitare ad altro grado di istruzione qualora sia in possesso dei requisiti previsti. Il passaggio di ruolo, infatti, non costituisce un nuovo accesso dall’esterno, bensì una procedura interna riservata a chi è già stabilmente inserito nei ruoli dello Stato e possiede i titoli idonei per insegnare anche in un diverso ordine o grado.
Alla luce di ciò, non appare coerente sostenere che, nel caso dei docenti di religione, sia necessario un ulteriore concorso. Il concorso rappresenta lo strumento ordinario per l’accesso iniziale al ruolo; diversamente, il passaggio di ruolo è previsto proprio per i docenti già di ruolo che abbiano i titoli richiesti per altro insegnamento o altro grado.
Non si tratta, peraltro, di un’ipotesi teorica: conosco personalmente diverse maestre di italiano, in possesso di laurea in Lettere, che hanno effettuato il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado senza dover sostenere un nuovo concorso.
Idem il contrario da professoressa a maestra perché aveva il vecchio diploma magistrale. Ma non ha dovuto rifare il concorso.
Avevano già superato un concorso per l’immissione in ruolo; il successivo transito è avvenuto attraverso la procedura di passaggio di ruolo, come previsto dall’ordinamento, in quanto in possesso dei titoli necessari. Ciò è stato ritenuto del tutto naturale e conforme alla normativa vigente.
Non si comprende, pertanto, per quale ragione tale principio non debba trovare applicazione anche nei confronti dei docenti di religione, per i quali, peraltro, il titolo di qualificazione professionale è il medesimo nei diversi gradi scolastici. La previsione di un vincolo ulteriore esclusivamente per questa categoria determina una disparità di trattamento che appare priva di adeguata giustificazione e in contrasto con i principi di equità e uniformità nell’applicazione delle norme.
Non si tratta di rivendicare trattamenti di favore, ma di chiedere che venga riconosciuto anche ai docenti di religione ciò che è ordinariamente garantito a tutti gli altri docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti.
Confidando in un chiarimento ufficiale e in una revisione della disciplina vigente, porgo distinti saluti.

Risposta



Una delle condizione poste dal Governo e dai Sindacati per ottenere lo stato giuridico fu il comma 1 dell’articolo 4 delle Legge 186/03 che così recita: “Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.”