Il credito formativo è abolito dal DLgs 62/2017
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Domanda
Gent.mo Prof. Incampo,
rileggendo un suo intervento,
Aspetti giuridico - amministrativi
dell’IRC e dell’Idr,
lei, riportando il testo in oggetto,
“L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR n. 323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.”,
mette in evidenza "il fatto nuovo", ossia che allo
"studente che ha scelto “l’ora del nulla”, cioè di uscire fuori dall’edificio scolastico durante l’ora di religione, il Consiglio di Classe può attribuire il credito formativo e non il credito scolastico, se l’attività presentata dall’alunno ha tutti i requisiti previsti per ottenere tale riconoscimento."
Il mio dubbio è questo:
il CdC deve attribuire il credito scolastico (perché quello formativo è stato abolito) se l'alunno svolge l'attività nelle ore in cui non è a scuola perché c'è R.C. (e questo lo deve dimostrare nella certificazione) oppure in qualsiasi ora del giorno e della settimana?
Grazie ancora.
Buona domenica.
Risposta
Ti faccio notare che il credito formativo è abolito dal DLgs 62/2017.