Scelte alternative all’IRC

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Domanda



Gent.mo professore,
sono un Idr di un liceo scientifico che ha bisogno di risposte urgenti e sollecite.
Alcuni colleghi hanno messo in dubbio l’attribuzione del credito aggiuntivo in religione cattolica al triennio, ma a questa pretenziosa e ostile obiezione ho già risposto con la sentenza del Consiglio di Stato N. 02749 del 07 maggio 2010 e con l’art.11, comma 2 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022. Se poi lei è a conoscenza di altre sentenze che contraddicono i due riferimenti normativi, sarei immensamente grato riceverle da lei, perché ogni giorno lotto contro la mia ignoranza, ma non sempre ne esco vincitore.
Ora la ideologica polemica si è spostata sull’attività alternativa, un diritto legittimo per chi non si avvale: secondo alcuni colleghi l’attività con tutta la relativa programmazione deve essere già nota all’atto dell’iscrizione online, mentre noi Idr abbiamo replicato sostenendo che le opzione di chi sceglie l’ora alternativa non possono essere note prima di settembre, dato che i momenti delle 2 scelte (avvalersi e non avvalersi) devono essere separati, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio 1991, che, in un certo qual modo riprende la sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale che dichiarò illegittima qualsiasi equiparazione dell’attività alternativa con l’insegnamento di religione cattolica. La sentenza precisa, infatti, che le due scelte si pongono su due piani completamente distinti: la prima ha infatti a che vedere con la scelta di una attività scolastica e le relative questioni organizzative, la seconda invece riguarda l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di libertà di scelta religiosa.
Noi Idr non vogliamo assolutamente inquinare il pozzo dei diritti degli studenti, ma solo riconoscere ciò che è legislativamente sancito.
In attesa di una sua esauriente risposta,
Cordiali saluti.

Risposta



Per prima cosa chiariamo che chi ha scelto di non avvalersi dell’IRC ha l’obbligo di scegliere l’opzione alternativa tra il 31 maggio e il 30 giugno.
Il collegio dei docenti ha l’obbligo di deliberare l’attività alternativa, naturalmente se ci sono alunni che l’hanno scelta.
La norma prevede che anche per questi alunni venga previsto l’attribuzione del credito come gli alunni avvalentesi.