E' proprio come dice la RPS

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Domanda



Buongiorno Dott. Incampo, sono un'insegnante di Religione Cattolica in possesso del titolo di studio di diploma accademico di magistero in scienze religiose conseguito il 20/11/1996, dall'a.s. 1997/1998 all'a.s. 2022/2023 ho prestato 10 anni di incarichi annuali + 4 anni di supplenze superiori a 180 giorni. Il 18/12/2022 ho fatto richiesta di ricostruzione della carriera, avendo maturato un quadriennio di servizio prestato con “rapporto di incarico” e orario cattedra. Nonostante la scuola abbia inviato alla competente Direzione Provinciale del Tesoro la ricostruzione, a tutt'oggi non mi hanno ancora aggiornato lo stipendio, la mia ricostruzione è ferma, perchè ritengono che non mi conviene fare domanda di ricostruzione, ma chiedere gli aumenti biennali, perchè secondo loro non maturo il diritto al primo gradone di 9 anni, in quanto sempre secondo loro, per gli incaricati annuali a differenza del personale a tempo indeterminato sono validi ai fini della ricostruzione solo gli incarichi e non vengono presi in considerazione gli anni di supplenza superiori a 180 giorni. A mio parere da quello che ho potuto leggere su internet, la valutazione dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera degli incaricati di Religione Cattolica è equiparata a quella del personale docente a tempo indeterminato. Volevo un suo parere su questo e cosa mi consiglia di fare se la Direzione Provinciale del Tesoro continua a non voler aggiornare la mia posizione stipendiale.
In attesa di una sua risposta, la ringrazio anticipatamente e le porgo i più cordiali saluti.
l'art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale. Ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo. Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L.19 giugno 1970, n.370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica. Secondo quanto previsto dall'art.3 del succitato D.L.370/1970, il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo;
sono utili al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.
Durata prescritta da A.S. 1974/75:
- sei mesi o 180 giorni anche se non continuativi nell'anno scolastico,
- servizio ininterrotto dal 1°febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (L.124/99 – art.11,c.14.)

Risposta



Mi pare che è proprio come afferma la Ragioneria Provinciale del tesoro.