Può insegnare?
- Autore:
- Fonte:
Domanda
Gentile Direttore,
la ringrazio per la risposta precedente. Approfitto per chiederle ancora una cortesia nel cercare di risolvere una questione relativa ad un insegnante di religione della Diocesi di *** (BN).
L'insegnante è in possesso del diploma di Scienze di Religiose conseguito in data 19.12.2005 . Dal 30.11.2015 al 2018 (tre annualità) pur di non conseguire altro titolo si è trasferita a Roma ove ha insegnato religione in una scuola dell'infanzia. Dal 2019 rientrando in Diocesi ha avuto incarichi annuali nel solo grado dell'infanzia, poiché ad una nostra proposta di nomina nella primaria la ragioneria territoriale di BN fece un rilievo alla scuola ove era contrattualizzata, specificando che non avrebbe potuto insegnare nel grado della primaria poiché non in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'intesa CEI - MIUR del 2012.
L'insegnante ora chiede di poter ricevere il certificato di idoneità per poter accedere al concorso straordinario per il grado dell'infanzia e della primaria. Dal bando leggiamo che per accedere c'è bisogno del titolo di qualificazione professionale previsto dall'intesa. La domanda che le faccio è la seguente: può l'insegnante fare il concorso e accedervi per il solo grado dell'infanzia?
Se può essere così gentile da fornirmi una chiara indicazione. La ringrazio e le auguro ogni bene.
Cordialmente.
Risposta
La docente avendo insegnato dal 30.11.2015 al 2018 ha sicuramente sanato il titolo così come prevede la Circolare Stellacci: “... In terzo luogo, si possono presentare i casi descritti al punto 4.3.2, che intende salvaguardare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica, a certe condizioni, per almeno un anno. Nell’immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all’epoca richiesti, hanno insegnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007-08 e il 2011-12. Negli anni successivi, ai sensi del primo capoverso del medesimo punto, potranno ugualmente essere considerati in possesso della qualificazione necessaria coloro che, provvisti dei titoli elencati al punto 4.3.1, cioè dei titoli contemplati dalla precedente Intesa, avranno prestato servizio continuativo nell’insegnamento della religione cattolica per almeno un anno entro il 31 agosto 2017. In entrambi i casi, l’anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell’insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14.”
Questo significa che l'insegnante può concorrere sia per l’infanzia che la Primaria.