E’ l’Ordinario che individua l’insegnante

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda



Stimatissimo dott. Incampo,
nella circolare annuale per le supplenze 22/23 e suppongo anche 23/24 viene specificato che "qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi".
E’ normale che nella mia diocesi al mio terzo anno d’insegnamento con laurea magistrale conseguita a luglio 2020, abbia un contratto annuale con orario non completo di sole 17 ore alla primaria… e scoprire stamattina all’aggiornamento obbligatorio in diocesi, che nell’IC dove presto servizio, una studentessa ancora senza titolo insegni alla primaria proprio per il numero di ore che mi garantirebbe l’orario pieno di 22 ore sulla classe + 2 di programmazione. A inizio anno scolastico mi era stato detto che non potevo avere più ore.
Tutto il fabbisogno orario è solo legge ma non prassi.
A cosa serve laurearsi se poi si deve elemosinare l’orario completo come fosse una gentile concessione. Il completamento orario è un diritto solo garantito solo su posto comune pubblico?
Per l’IRC è tutto discrezionale?
Mi devo arrendere al detto.
"Diocesi che vai usanze che trovi!”
Distinti saluti.

Risposta



E’ l’Ordinario che individua l’insegnante.
E soprattutto non è il titolo di studio che abilita all’insegnamento.