Scelta IRC e sentenze

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda



Gentilissimo Dott.Incampo,
Mi permetto di scriverLe per sottoporLe una domanda.
Durante l'ultimo Collegio Docenti ho avanzato alla Dirigente la questione sull'abitudine di diversi alunni di modificare la scelta di avvalenza in corso d'anno (non attenendosi a quanto prescritto solo ad inizio anno scolastico). La stessa mi ha risposto che è possibile attuare tale scelta a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato (2018) che li legittimerebbe. Ho riportato, a mia volta, quanto prescritto nell'art. 9, c.2,del Concordato che impone la scelta solo ad inizio anno.
La Dirigente avrebbe ragione di affermare ciò, o la valenza del Concordato rimane sempre primaria?
La ringrazio anticipatamente e Le auguro una buona serata.

Risposta



Hai ragione tu.
Il Ministero non ha mai fatto sua quella sentenza.
Ti ricordo inoltre che la sentenza della Corte Costituzionale numero 203 dell’11 aprile 1989 ha affermato con estrema chiarezza che “Lo Stato è obbligato, in forza dell’accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’IRC. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo”.
Anche il Consiglio di Stato, con decisione numero 2749/10 ha ribadito che “per chi si avvale, l’insegnamento della religione diventa insegnamento obbligatorio”
La normativa in merito è chiara.
Questo significa che lei deve rispettare la norma statale.