Parere del Consiglio di Stato

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda



Buongiorno dott. Incampo,
in una sua risposta recente lei affermava che anche in classi interamente di non avvalentesi fosse necessario nominare l'IdR. Ci sono dei riferimenti normativi o delle sentenze specifici su questo aspetto?
Grazie per il suo prezioso servizio,
docente di IRC.

Risposta



Ecco il Parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 25 marzo 1998, N. Sezione 321/98.

«Vista la relazione in data 5/2/1998 prot. n. 454 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale Istruzione Tecnica chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore;

premesso:

La prof.ssa Paola Pucci, incaricata dell'insegnamento della religione cattolica presso l'ITIS "G. Galilei" di Livorno, con orario cattedra di 18 ore ha proposto ricorso straordinario avverso il provveditorato prot. n. 3841 del 5/4/1997 con il quale il Preside del predetto Istituto ha comunicato alla Direzione Provinciale del Tesoro, al Provveditore agli studi ed alla Curia Vescovile la rettifica del contratto di lavoro della ricorrente a T.D. da 18 a 17 ore di cattedra con decurtazione dello stipendio in ragione di un diciottesimo relativo ad una ora di lezione.
Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
le norme contrattuali non prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore;
il Preside non ha dato formale disdetta;
la ricorrente aveva diritto al trattamento dei docenti a tempo indeterminato.
L'Amministrazione, nella propria relazione, osserva che nella specie non risulterebbero tutelati in uguale misura l'interesse pubblico e l'affidabilità contrattuale.
Considerato:

La ricorrente impugna il provvedimento indicato in premessa con il quale è stata comunicata la rettifica del suo contratto di lavoro.
L'Amministrazione fa presente che l'istante è docente a tempo determinato per l'insegnamento di religione presso l'ITIS "G. Galilei" di Livorno.
A partire dal 22/2/1997, in quanto l'unico alunno che nella classe IV A aveva scelto di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica si era ritirato dalla frequenza, il suo orario era ridotto di fatto a 17 ore settimanali.
Dopo aver infornato la Presidenza in attesa di comunicazione ufficiali circa la sua futura utilizzazione l'istante ha continuato a prestare servizio per quell'ora come risulta dal registro di classe.
Tanto considerato e per quanto riguarda le doglianze formulate dalla ricorrente deve rivelarsi che le stesse debbono ritenersi fondate.
Va anzitutto riconosciuto, che né il contratto collettivo di categoria né il contratto individuale stipulato dal Preside prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore.
Inoltre non può ritenersi legittimo l'operato del Preside il quale non ha provveduto a dare formale disdetta del contratto ma si è limitato a decurtare lo stipendio con effetto retroattivo nonostante la docente avesse continuato regolarmente a prestare servizio anche per quell'ora.
Appare infine fondata anche la doglianza relativa alla utilizzazione della istante disposta solo in forma verbale e per eventuali supplenze.
Infatti essendo gli insegnanti di religione con incarico annuale inquadrati quali docenti a tempo determinato e dovendosi tale posizione ritenere sostanzialmente equiparata ai docenti assunti a tempo indeterminato la ricorrente avrebbe dovuto ottenere una diversa stabile utilizzazione per l'ora in questione.
Pertanto, come si fa rilevare, nella specie se l'interesse pubblico è stato adeguatamente tutelato non ha trovato una eguale tutela l'affidabilità contrattuale.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
(Parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 25 marzo 1998, N. Sezione 321/98)