Penso proprio che la segreteria non abbia ragione

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda



Gentile professore le scrivo per avere chiarimenti in merito alla domanda di ricostruzione di carriera che vorrei presentare quest'anno; sono docente incaricato dall'a.s. 2019-2020, in particolare la mia situazione lavorativa è stata la seguente:
a.s. 2019-2020 incarico dal 09/09/2019 al 31/08/2020;
a.s. 2020-2021 incarico dal 01/09/2020 al 31/08/2021
a.s. 2021-2022 incarico dal 01/09/2021 al 31/08/2022
a.s. 2022-2023 incarico dal 01/09/2022 al 31/08/2023
a.s. 2023-2024 incarico dal 01/09/2023 al 31/08/2024 con 18 ore.
La segreteria di scuola sostiene che l'anno scolastico 2019-2020 non sia valido per il computo dei quattro anni di incarico utili per la ricostruzione perché ho iniziato il 09 settembre e non il 01 settembre. Potrebbe gentilmente dirmi se sia effettivamente così o la segreteria è in confusione?
La ringrazio.

Risposta



Penso proprio che la segreteria NON abbia ragione.
La legge 312 dell’11 luglio 1980 afferma che: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera … con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento con il titolo;
2. L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La Circolare Ministeriale numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
• Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
• Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.
Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell’anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore.