Programmi AA
- Autore:
- Fonte:
Domanda
Egregio prof. Incampo,
Quest’anno nella mia scuola è ricominciata la battaglia all’ora di religione, le famiglie degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica chiedono attività più interessanti, come per esempio l’insegnamento della lingua sarda.
La proposta non creerebbe discriminazione nei confronti degli alunni avvalentesi?
Questa è stata la replica che ho fatto alla DS durante una riunione, ma ha chiuso l’argomento chiedendomisi mostrarle le leggi che lo vietano.
Potrebbe darmi delucidazioni e riferimenti legislativi?
In attesa ringrazio e saluto.
Risposta
Incominciamo subito col dire che non esistono programmi precisi per l’attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni scuola definirli e in modo particolare del collegio dei docenti se trattasi di scuola media di primo e secondo grado, o dei consigli di interclasse se trattasi di scuole elementare.
Proprio perché i contenuti non sono prescrittivi, il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti Circolari:
• Circolare ministeriale numero 128 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola materna;
• Circolare ministeriale numero 129 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola Elementare;
• Circolare ministeriale numero 130 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola media;
• Circolare ministeriale numero 131 del 3.5.1986 avente per oggetto: “IRC e attività alternative nella scuola superiore.
Chi programma le Attività Alternative?
Le attività didattiche e formative all’IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Media e la Scuola Superiore, e dai consigli di interclasse per la Scuola Elementare e questo impegno non può essere rifiutato.
Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986 così recita: “Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d’Istituto intervenire perché subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attività in parola.”