Anche ad orario parziale

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda



Gentile Prof. Incampo, l'art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale. Le chiedo cortesemente, un chiarimento riguardo a cosa ha inteso il legislatore con l'espressione "anche ad orario parziale". La ringrazio per l'attenzione.

Risposta



La risposta la trovi leggendo la Circolare Ministeriale numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
• Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
• Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.
Questo significa che orario parziale vuol dire non necessariamente 18 ore settimanali.