Supplente temporaneo e giorni di malattia

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda



Gentile direttore Incampo,
mi trovo a chiederle un parere riguardo la mia situazione contrattuale di insegnante di religione cattolica con contratto a tempo determinato (sono assunto con incarico annuale dalla curia di *** ma fino al termine delle lezioni, perché sono ancora studente ISSR magistrale, con tutti esami sostenuti e tesi in fase di elaborazione).
Il tre marzo ho avuto un incidente con la MTB e mi sono rotto il femore. Sono stato ricoverato in ospedale fino al 4 aprile, dopo operazione e riabilitazione. Sono in malattia fino al 26 aprile ma sino all'11 maggio non potrò rientrare, avendo la visita di controllo con la radiografia.
Oggi la scuola dove lavoro mi ha contattato dicendomi che da contratto ho diritto fino a 30 giorni di malattia, e scaduti i quali dovrei essere licenziato.
E' corretta questa interpretazione da parte della segreteria scolastica?
Avevo già alle spalle una quindicina di giorni di malattia dovuti alle diverse influenze verificatesi nell'anno scolastico.
Attendo il suo parere, la ringrazio in anticipo dell'attenzione. Domani il preside mi contatterà per il licenziamento, quindi non ho molto tempo a disposizione.
Cordialmente.

Risposta



E’ proprio così.
Essendo tu supplente temporaneo hai diritto a non più di trenta giorni di malattia.
Nulla vieta però di essere ripresentato.