Sostituzione colleghi assente
- Autore:
- Fonte:
Domanda
Buon pomeriggio professor Incampo, nella mia scuola primaria di *** sorge questo problema. Nel periodo delle gite, è chiesto all'insegnante di RC di sostituire colleghi che sono andati in gita. Due casi:
a) l'insegnante che deve svolgere le sue ore di RC, non può tenere nella stessa classe gli alunni non avvalentesi (risaputo);
b) all'insegnante RC è chiesto di sostituire un collega (assente per gita o malattia) per svolgere una lezione di storia, italiano, matematica ... (attività di supplenza). In questo secondo caso, vale ancora la regola di non tenere nella classe i bambini non avvalentesi? Vi è tutela civile e penale (sono assicurato?) in questo secondo caso? Si può chiedere alla dirigente un "ordine di servizio" per tale mansione per tutelarsi? Grazie saluti.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che sostituire i colleghi assenti deve essere fatto tenendo presente la norma, e soprattutto il contratto integrativo, che detta i criteri.
Detto questo aggiungo che tu sei sempre e SOLO insegnante di religione cattolica.
Questo significa che quando sostituisci i colleghi devi svolgere la lezione di religione anche con i non avvalentesi.