Sostituzione docenti assenti
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Domanda
Buongiorno Professore Incampo. Sono sempre l'ins. ***. Ci eravamo sentiti la scorsa settimana a proposito di quell'alunno a cui il Dirigente Scolastico ha concesso l'attività alternativa in corso d'anno. Cosa succede se dovesse verificarsi l'assenza della collega di alternativa? Vorrei avere delucidazioni e consigli sulla normativa perchè ho intenzione di chiedere un incontro con la Preside. So che gli alunni che non usufruiscono dell' ins. della R.C non devono rimanere in classe ma trattandosi di minori, e vista la situazione, non vorrei ricevere una denuncia per abbandono. La ringrazio ancora una volta per la preziosa collaborazione.
Risposta
Ti ricordo che le sostituzione dei colleghi assenti è disciplinata da contratti decentrati.
Ti riporto quanto una scuola ha previsto per la sostituzione dei docenti assenti:
Sostituzione dei docenti assenti
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
a) docenti con ore di completamento dell'orario cattedra indicate in orario
(esclusi i docenti impegnati sui progetti di alfabetizzazione)
b) Insegnanti liberi per assenza della classe
c) insegnanti con ore da rendere / recupero di ore di permesso
d) insegnanti di sostegno se nella loro ora e nella loro classe
e) docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare la flessibilità
f) docenti con ore a disposizione per ore eccedenti indicate in orario
g) richiesta individuale ai docenti in caso di mancata disponibilità
Solo in casi del tutto eccezionali e su consenso dell'interessato è consentito l'utilizzo di docenti in compresenza o di insegnanti di sostegno di classe diversa.
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) docenti della classe
b) docenti della stessa disciplina del collega assente
c) altri docenti della classe parallela a tempo normale o a tempo prolungato
Le sostituzioni dovranno essere effettuate nel plesso di servizio.
