Il Dirigente scolastico deve attuare la norma e non interpretarla

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda



Gentile prof. Incampo,
in questi giorni il dirigente scolastico del mio istituto mi ha contattato, per il mio ruolo di coordinatore del dipartimento di religione, per sottopormi il problema di una richiesta di esonero dall'ora di religione, avanzata nel mese di novembre. Il genitore richiedente ha sostenuto la sua richiesta, rifacendosi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4634, del 2018. Il dirigente ha chiesto indicazioni all'ufficio scuola della diocesi per avere un supporto normativo con cui replicare a tale richiesta, ma non ha avuto un riscontro adeguato. Personalmente, ritengo che la sentenza valga solo per il caso specifico per cui era stata redatta e che non possa essere estesa perché palesemente viziata dal riferimento ad un istituto - quello dell'esonero - che non esiste più per l'Irc e perché in contraddizione con altre sentenze del Consiglio di Stato (penso alla sentenza sul concorso dell'Irc alla definizione del credito scolastico), che considerano Irc, dopo l'avvenuta scelta, curricolare e caratterizzata dall'obbligo di frequenza. Sono sulla strada giusta? Ha qualche indicazione normativa da offrirmi per consolidare questo mio orientamento?
La ringrazio per l'attenzione e la saluto cordialmente.

Risposta



Il Dirigente scolastico deve attuare la norma e non interpretarla.
La Nota ministeriale protocollo numero 29452 del 30 novembre 2021
che al punto 10 recita così: “La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.”