Potrà riprendere in seguito questo insegnamento?
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Domanda
Buon pomeriggio Nicola,
la mia domanda è questa: nel mese di Maggio una dirigente scolastica mi ha comunicato le esigenze orarie per il prossimo anno scolastico; a differenza degli anni precedenti nel computo delle ore non compaiono quelle delle due insegnanti titolari di classe che fino allo scorso anno insegnavano IRC. Io ho già predisposto le cattedre per il prossimo anno.
La scorsa settimana una delle due insegnanti titolari mi scrive dicendomi che la sua dirigente le ha chiesto di rinunciare all'IRC e mi chiede se potrà riprendere in seguito questo insegnamento. Io ho risposto che lo potrà fare solo quando avrà di nuovo una classe prima, è giusto? Non trovo però riferimenti normativi, mi puoi aiutare?
Ti ringrazio e saluto cordialmente.
La direttrice dell'ufficio.
Risposta
La norma è Circolare Ministeriale numero 374 del 4 settembre 1998 che ti allego
Oggetto: Insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare
“Con riferimento ai quesiti pervenuti si precisa che insegnamento della religione cattolica da parte di personale specificamente incaricato non modifica gli obblighi di servizio degli insegnanti titolari nelle classi interessate né incide sulla determinazione dell'organico funzionale d'istituto.
Gli obblighi di servizio dei docenti indisponibili a impartire l'insegnamento in oggetto restano, infatti, disciplinati dall'art.41 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente modificato e integrato dai successivi contratti decentrati sull'utilizzazione del personale.
Per quanto riguarda le disposizioni contenute nella circolare n.14 del 22 gennaio 1991 concernente istruzioni a carattere permanente per l'applicazione del D.P.R. 23/611990 n. 202 si precisa altresì che l'obbligo per i docenti di ciascun circolo didattico di produrre entro il 15 marzo una dichiarazione di disponibilità ad impartire l'insegnamento della religione cattolica o di revoca della medesima deve intendersi riferito, per gli anni scolastici successivi a quello di prima applicazione della nuova normativa pattizia, solo all'eventuale dichiarazione di revoca della disponibilità originaria, secondo la formulazione letterale del punto 2.6 del medesimo D.P.R. n. 202/90, finché sussistano i requisiti d'idoneità all'insegnamento in oggetto.
Per quanto concerne, invece, la dichiarazione di disponibilità resa successivamente a quella dl indisponibilità, le esigenze di salvaguardia della continuità didattica e la necessita di rendere possibile una progettazione pluriennale nell'utilizzo delle risorse professionali fanno ritenere opportuno limitarne l'acquisizione, da parte dei direttori didattici (entro il 15 marzo), ai soli anni precedenti quelli d'inizio, per i singoli docenti interessati, di ciascun ciclo della scuola primaria.
Si comunica infine che la suddetta C.M. n. 14 de 1991 nella parte in cui prescrive che i direttori didattici trasmettano gli elenchi dei docenti dichiaratisi disponibili ai Provveditori agli Studi entro il 30 marzo, e che questi li inoltrino agli ordinari diocesani competenti per il riconoscimento dell'idoneità, deve intendersi superata dall'art.309, comma 2, del Testo Unico n. 297/94, che attribuisce ai direttori didattici la competenza a stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato con gli insegnanti di religione cattolica; è, pertanto, opportuno che, per evidenti ragioni di speditezza i suddetti elenchi siano trasmessi direttamente all'ordinario diocesano da ciascun dirigente scolastico.
Si prega di assicurare la tempestiva diffusione della presente, al fine di evitare iniziative e decisioni inopportune, o in contrasto con la normativa in vigore, da parte dei dirigenti dei circoli didattici.
Il Ministro