Quando posso effettuare la ricostruzione di carriera?
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Domanda
Buongiorno,
Io ho conseguito il titolo nel giugno 2020. Quando posso effettuare la ricostruzione di carriera? Chiedo come deve essere fatta e quali i benefici?
Grazie.
Risposta
La legge 312 dell’11 luglio 1980 afferma che: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera … con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento con il titolo;
2. L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La Circolare Ministeriale numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
• Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
• Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.
Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell’anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore.