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Domanda



Buongiorno, le inoltro quanto pervenuto al nostro ufficio chiedendole consulenza in merito alla risposta da dare.
Grazie.

Buongiorno,
Invio certificato di Laurea con specifica degli esami in teologia sostenuti.
La richiesta poiché interessata all’insegnamento della Religione cattolica nella mia classe.
Sono un’insegnante di scuola Primaria su posto Comune di ruolo dall’anno 2013
La laurea in Scienze delle Formazione Primaria è stata conseguita nell’anno 2005 presso LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA ASSUNTA “LUMSA” di Roma. Ho sostenuto i seguenti esami: teologia della Sacra Scrittura (annuale), teologia dogmatica, teologia morale, teologia della dottrina sociale della Chiesa e Storia delle Religioni.

Risposta



Assolutamente non può insegnare religione nella sua classe.
Il punto 4.2.2. lettera b) recita: “L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.”
Inoltre la nota Stellacci numero 2989 del 6 novembre 2012 a proposito degli insegnanti di classe così recita: “Particolare attenzione, nella scuola dell’infanzia e primaria, richiede la condizione degli insegnanti della sezione o della classe che possono impartire l’insegnamento della religione cattolica, se disponibili e idonei, come previsto fin dall’inizio dal punto 2.6 del DPR 751/85. Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell’insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell’idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall’ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall’ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12.