Blocco ricostruzione

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Domanda



Egr. Prof. Incampo, lavoro come incaricato annuale Idr nella scuola secondaria di primo grado dal 2000 e nel 2006 ho ottenuto la ricostruzione di carriera.
Nel 2019 ho raggiunto, come posizione giuridico-economica, la fascia 15 e nel 2020 il trattamento economico è stato di euro 29.766,74.
Quest' anno, dopo tanti anni, ho cambiato scuola ( e Segreteria purtroppo ) e sono passato da 18 a 12 ore di insegnamento. La variazione d'orario dipende da ragioni di salute, e non da ragioni strutturali, pertanto comporta l'interruzione di carriera ( con deleteri effetti su malattia, permessi...): di questo ero consapevole essendomi già trovato in tale situazione.
Da quanto mi risulta la progressione sia giuridica che economica viene bloccata nell'ultima posizione stipendiale maturata. La Segreteria attuale sostiene che il trattamento economico, sulla base di 12/18mi, corrisponde a quello iniziale pari a euro 23.671,4 come stipendio annuo lordo. La Segreteria precedente, da me interpellata, sostiene invece che il trattamento economico, sulla base di 12/18mi, va calcolato in base alla posizione stipendiale raggiunta pari a 29.766,4.
La Segreteria attuale mi ha risposto che non ha mai fatto contratti a irc incaricati (ha avuto sempre irc di ruolo ) e che il computer dice così...
Io ho esaminato vari riferimenti normativi al riguardo e in particolare il DPR 399/88 e mi sembra di capire (se la normativa non è cambiata recentemente???) che la posizione economica acquisita rimanga (era stato così anche la volta precedente nel 2017 e questo era stato approvato dalla Ragioneria territoriale dello Stato).
Non essendomi, ad oggi, ancora arrivato lo stipendio (dopo ben 18 giorni) sono preoccupato.
Le chiederei, pertanto, di farmi chiarezza sula questione (se è possibile con parole semplici perché il linguaggio giuridico per me a volte è così ostico che non sempre riesco a comprenderlo).
La ringrazio per l'aiuto che vorrà concedermi e per il prezioso servizio che svolge da anni.

Risposta



E’ il caso che tu faccia leggere al DSGA il punto numero 1.4 punto 3) della Circolare Ministeriale numero 595 del 20 settembre 1996 che ti allego:
“1.4 - Insegnanti di religione
Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:
1) docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio d'insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n. 206/1990). Essi, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 399/88, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d'insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;
2) docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all'art. 53, comma 5, della L. 11 luglio 1980, n. 312, che prevede l'attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;
3) docenti di religione di scuola secondaria, già equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n 399/88, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene bloccata nell'ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti biennali convenzionali per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato disposto dell'art. 53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 399/1988.”