Passaggio di ruolo

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Domanda



Buongiorno prof. Incampo,
sono un’insegnante di religione della Diocesi di *** e lavoro da quasi vent’anni con nomina annuale.
Ora, nell’anno scolastico precedente ho avuto l’opportunità, che ho subito colto, di passare ad insegnare alla Secondaria di Primo grado, dopo aver lavorato per tanti anni alla Primaria, presso cui mi era stata fatta la ricostruzione di carriera dopo i 4 anni di servizio.
Notando che alla Secondaria percepivo uno stipendio inferiore rispetto a quand’ero alla Primaria, ho chiesto delucidazioni al Sindacato presso cui sono iscritta, secondo il quale il primo anno era normale che partissi da zero scatti d’anzianità, ma già dal secondo avrei potuto richiedere una ricostruzione carriera per la Scuola Superiore.
Quest’anno, a fine agosto, ho avuto la possibilità di parlare con il DSGA uscente, il quale mi ha confermato che avrei potuto richiedere una ricostruzione e, poiché lui era in procinto di cambiare Istituto, mi ha sollecitato a far presente la questione al personale amministrativo al momento della presa di servizio.
Ho dunque fatto a voce e con email la mia richiesta. Mi è stato riferito dalla Segreteria che per avere una nuova ricostruzione (o adeguamento che sia), devo prima svolgere nuovamente altri 4 anni di servizio nel nuovo ordine di scuola.
Ora, quello che gradirei sapere è se veramente devono trascorrere altri quattro anni anche alla Secondaria e, soprattutto, se passati i quattro anni possano venir considerati gli scatti di livello maturati durante gli anni alla Primaria o se invece vanno “persi” a causa del passaggio ad ordine di scuola diverso.
Sperando di ricevere una sua gentile delucidazione in merito, La saluto e Le auguro una buona giornata.

Risposta



Relativamente alla domanda rispondo che i commi 3 e 4 dell’articolo 12 del DPR numero 1079 del 29 dicembre 1970 così recitano: “Con effetto dal 1 luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del TU approvato con DPR 10 gennaio 1957, numero 3, e dalle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell’assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all’atto del passaggio.
Con effetto dal 1 luglio 1970, l’importo ancora in godimento dell’assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, è riassorbito soltanto per l’attribuzione di successive classi di stipendio, per proporzione e per passaggio di carriera ed è considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 1 e del precedente comma del presente articolo.
La legge 312 dell’11 luglio 1980, in modo particolare l’articolo 52, e la Circolare Ministeriale numero 366 del 29 dicembre 1983 non hanno mai escluso da questo beneficio gli insegnanti di religione cattolica.