Studio assistito

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Domanda



Gent.mo prof. Incampo,
sono ancora a scriverle a causa della creatività del nuovo DS in particolare per lo STUDIO ASSISTITO.
Sono IdR nella secondaria di II grado e le chiedo:
- i professori che assistono gli studenti che si avvalgono dello studio assistito possono appartenere al consiglio della classe degli studenti o devono essere scelti obbligatoriamente al di fuori del consiglio di classe come avviene per l'attività alternativa?
- quali temi possono essere trattati durante lo studio assistito? Possono essere trattate tematiche curriculari o solo tematiche extra curriculari? Le tematiche vengono proposte dagli studenti oppure dai professori che li assistono?
La ringrazio sentitamente perché prima di scriverle ho cercato in internet eventuali risposte, ma anche le leggi che ho trovato e letto non chiariscono questi punti; confido che lei potrà farlo come già accaduto in passato per altre questioni.
Cordialmente.

Risposta



Per prima cosa chiariamo che lo studio non è valutato, quindi il docente o i docenti, non possono far parte del consiglio di classe.
Ecco come risponde il ministero ad un quesito specifico
Sicuramente no.
Lo studio individuale assistito, infatti, non si valuta.
Ecco come risponde il MIUR ad una domanda precisa.
“76. Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente oppure uscita da scuola.
Non è discriminante per chi si avvale delle due ultime ipotesi?
La sede per esercitare il diritto di ulteriore alternativa all’insegnamento della religione cattolica (uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni; la sede per mettere in atto tale diritto è l’attività didattica svolta settimanalmente.
In quelle due sedi e in quei momenti si realizza il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà di coscienza.
Il documento di valutazione non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita a raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative.
Lo studio individuale e l’uscita da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può quindi essere valutato quel che non c’è.”
(Cfr. https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio_faq_5.shtml)