Passaggio di ruolo

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Domanda



Gent.mo prof. Incampo,
mi chiamo ***, sono un incaricato annuale di Religione Cattolica (Diocesi di ***) e torno a contattarla per una gentile informazione in merito alla Ricostruzione di Carriera; considerata la situazione un po’ ingarbugliata, sintetizzerò schematicamente per maggior chiarezza.
1) Anno Scolastico 2018/19: faccio richiesta e ottengo Ricostruzione di Carriera svolgendo il mio servizio nella Scuola Primaria e dell’Infanzia;
2) Anno Scolastico 2020/21: sono trasferito alla Scuola Secondaria di I e II grado, con 15 ore cattedra + 2 ore (Covid-19); perdo i benefici fattivi della R.C. ma chiedo un aggiornamento della Ricostruzione stessa ottenendo una temporizzazione dello stipendio mensile.
3) Anno Scolastico 2021/22, sarò impegnato per un totale di 18 ore cattedra presso la Scuola Secondaria di I e II grado; dunque, ricostituendo l’orario cattedra completo.
Questi i miei dubbi e quesiti:
In fase di stipula dei nuovi contratti presso le segreterie dei tre Istituti sui quali sarò impegnato, dovrò specificare - da subito - di essere inquadrato come Docente con Ricostruzione di Carriera (pertanto, la Ricostruzione stessa ripartirà in automatico) oppure come Docente senza Ricostruzione di Carriera e, poi, entro dicembre fare richiesta di una nuova Ricostruzione di Carriera?
Spero voglia aiutarmi e, gentilmente, indicarmi passo passo la procedura da seguire.
Nel ringraziarla, la saluto cordialmente.

Risposta



Tu dovresti far domanda di passaggio di ruolo.
Relativamente alla prima domanda rispondo che i commi 3 e 4 dell’articolo 12 del DPR numero 1079 del 29 dicembre 1970 così recitano: “Con effetto dal 1 luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del TU approvato con DPR 10 gennaio 1957, numero 3, e dalle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell’assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all’atto del passaggio.
Con effetto dal 1 luglio 1970, l’importo ancora in godimento dell’assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, è riassorbito soltanto per l’attribuzione di successive classi di stipendio, per proporzione e per passaggio di carriera ed è considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 1 e del precedente comma del presente articolo.
La legge 312 dell’11 luglio 1980, in modo particolare l’articolo 52, e la Circolare Ministeriale numero 366 del 29 dicembre 1983 non hanno mai escluso da questo beneficio gli insegnanti di religione cattolica.