Rientro dopo il trenta aprile

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Domanda



Gentilissimo Prof. Incampo,
Avremmo bisogno di un suo parere.
Una nostra docente di religione di ruolo è assente dal mese di settembre per ragioni di salute. Se rientrasse con il mese di giugno vale la norma secondo cui chi riprende servizio dopo il 30.04 non rientra in classe ma resta a disposizione della scuola oppure no? Gli scrutini di fine anno li devono fare i supplenti o deve farli lei anche se non ha mai visto le classi (soprattutto le classi prime)?
La ringrazio per l’attenzione e in attesa di un suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Risposta



La norma prevede che l’insegnante che rientra dopo il 30 aprile non può entrare nelle classi, ma deve essere a disposizione.
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’articolo 37 del CCNL/2007 che cos’recita “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”