Il mio titolo è valido?
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Domanda
Buongiorno professor Incampo,
sono a rinnovarle la mia stima per il suo lavoro e la sua competenza. Le scrivo nuovamente per quanto riguarda i titoli di accesso all'eventuale concorso per insegnanti di religione.
Le volevo fare presente una cosa che ho notato in diversi siti nei quali ho letto notizie sul concorso per gli insegnanti di religione.
Tra i titoli di accesso vengono citatati sempre e solo quelli presenti al punto 4.2.1 dell'intesa (4.2.1. dell'Intesa)
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti
titoli: a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa
mai vengono citati i vecchi titoli di magistero in scienze religiose del vecchio ordinamento o la laurea civile unitamente al diploma del vecchio ordinamento con almeno un anno di insegnamento con incarico annuale entro l'anno scolastico 2016/17 (secondo l'intesa del 2012).
I punti 4.3.1. 4.3.2. 4.3.1 non vengono mai citati.
Inoltre il punto 4.3. potrebbe creare delle forti ambiguità a mio parere.
Le scrivo per vigilare affinchè il bando venga scritto in maniera giusta ed adeguata e non accada che docenti con i vecchi titoli vengano esclusi.
Spero vivamente che nella stesura del bando vengano capiti e presi in considerazione tutti i punti dell'l'Intesa, che di fatto risulta essere abbastanza di difficile comprensione per i non addetti ai lavori.
Cordiali saluti,
la ringrazio moltissimo
prof.ssa ***
Risposta
Stai tranquilla!
Infatti il punto 4.3.2. dell’Intesa recita così: “A far data dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-17.”