Diritto allo studio e CIR

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Domanda



Buon giorno.
Sono un insegnante RC di scuola primaria della provincia di *** a tempo indeterminato e beneficio delle 150 ore di diritto allo studio. La segreteria della mia scuola mi ha avvisato che da quest’anno non posso usufruire dei tre giorni precedenti l’esame. Ma la nota che mi è stata citata dice ”l’incompatibilità con la normativa vigente dell’art. 11, comma 2 del C.I.R./ quadriennio 2016/2019, nel punto in cui “assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni lavorativi del beneficiario precedenti gli esami … a partire dal 29 ottobre, la previsione normativa citata deve essere disapplicata per il periodo residuo di validità del contratto”.
Il 24 gennaio, con la pubblicazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto, però, viene pubblicato che “Il personale avente titolo ad usufruire dei permessi per il diritto allo studio nell’anno solare 2020 incluso nei predetti elenchi dovrà attenersi alle modalità indicate agli artt. 9, 10 e 11 del C.I.R./2016. I Dirigenti Scolastici provvederanno alla concessione formale dei permessi ai sensi dell’art.9 del citato C.I.R. curando altresì tutti gli adempimenti previsti dai successivi artt. 10 e 11” senza altra specifica.
Pertanto chiedo se la disapplicazione era valida solo per lo scorso anno e quindi chi era inserito nel diritto allo studio lo scorso anno (2019) o anche per il 2020 come dice la segreteria?
In attesa di cordiale risposta porgo distinti saluti.

Risposta



Ha ragione la scuola.
Tale possibilità è stata disapplicata.