Ritorno dopo il 30 aprile
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Domanda
Buongiorno gentile professore,
ad Aprile dovrei rientrare a scuola dopo la maternità. Insegno religione e le colleghe della scuola primaria mi dicevano che probabilmente non potrei rientrare nelle mie classi ma vorrebbero usarmi sul potenziamento o a disposizione con le supplenze. Le chiedo se è possibile fare ciò anche per noi insegnanti di religione. Grazie, distinti saluti.
Risposta
Ti faccio notare che l’articolo 37 del CCNL del 2007 vale anche per gli insegnanti di religione cattolica.
Tale articolo recita così: “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”