Passaggio di ruolo

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Domanda



Buonasera dott. Incampo, sono un insegnante Irc con 20 anni di anzianità non di ruolo e, visto l'incertezza che regna sovrana per quanto il concorso Irc, sto valutando per il prossimo anno la possibilità di passare su posto comune avendo il titolo e inserita in ll fascia. Le chiedo: come sarei inquadrata dal punto giuridico ed economico? Perderei tutta anzianità?
Grazie per il lavoro che svolge.

Risposta



I commi 3 e 4 dell’articolo 12 del DPR numero 1079 del 29 dicembre 1970 così recitano: “Con effetto dal 1 luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del TU approvato con DPR 10 gennaio 1957, numero 3, e dalle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell’assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all’atto del passaggio.
Con effetto dal 1 luglio 1970, l’importo ancora in godimento dell’assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, è riassorbito soltanto per l’attribuzione di successive classi di stipendio, per proporzione e per passaggio di carriera ed è considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 1 e del precedente comma del presente articolo.
La legge 312 dell’11 luglio 1980, in modo particolare l’articolo 52, e la Circolare Ministeriale numero 366 del 29 dicembre 1983 non hanno mai escluso da questo beneficio gli insegnanti di religione cattolica.