Competenze territoriali

Vai a "Domande e Risposte"

Domanda



Carissimo prof. Incampo,
Le sottopongo una questione. Forse sarà banale, ma è da pochissimo tempo che sono direttore dell’Ufficio IRC della diocesi XXXXX.
Nel territorio della suddetta diocesi vi è una delle succursali di una scuola che ha la sede e alcune sue succursali nella diocesi YYYYY.
Mi sembra che va da sé che per quell’unica succursale della scuola che insiste sul territorio della diocesi XXXXX, spetterebbe al mio Ufficio presentare le proposte di nomina all’autorità scolastica. Vero? Posso appellarmi al can 805? Vi è qualche altra norma?
Chiedo luce…
Grazie.

Risposta



Io invierei la seguente lettera a tutti i Dirigenti Scolastici della tua diocesi:
Gentilissimo Dirigente Scolastico, negli ultimi tempi sono avvenute alcune incomprensioni relative alle competenze della nomina dell’insegnante di religione cattolica.
Si ritiene di far cosa utile e gradita precisare alcuni punti relativi alle competenze territoriali dell’Ordinario Diocesano:
1. L’insegnamento della religione cattolica è un insegnamento concordatario;
2. L’articolo 9.2 del Concordato stabilisce che la Repubblica Italiana “continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica, nelle scuole pubbliche…”
3. Il Protocollo Addizionale al punto 5 in relazione all’articolo 9 di revisione del concordato precisa: “l’insegnamento della religione cattolica… è impartito…. da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’Autorità Ecclesiastica, nominati d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”.
4. Il DPR 751 del 16 dicembre 1985 chiarisce chi è l’Autorità Ecclesiastica, infatti al punto 2.5 recita testualmente: “L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’Ordinario Diocesano e da esso non revocata…”
5. nell’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (DPR 751/85, DPR 202/90 e 175%12) viene sempre indicato l’Ordinario diocesano come competente per il rilascio del decreto di idoneità all’insegnamento della religione cattolica e sempre lo stesso Ordinario diocesano come soggetto in grado di proporre l’insegnante di religione nella stipulazione dell’accordo tra scuola e ufficio scolastico diocesano;
6. All’articolo 3 della Legge 121 del 25 marzo 1985 si precisa che “La circoscrizione della diocesi…. è liberamente determinata dall’Autorità Ecclesiastica…” e la nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani ha “giurisdizione territoriale” (Cfr. Circolare numero 53 del Ministero degli Interni – Direzione Generale degli Affari dei Culti del 3 gennaio 1986);
7. Allo stato attuale la Regione**** ha n. ** Diocesi con ** Ordinari Diocesani che hanno competenze territoriali ben precise e delimitate con accordo tra Conferenza Episcopale Italiana e lo Stato Italiano;
8. Può capitare che un comune sia appartenente ad una diocesi diversa da quella in cui ha sede la Dirigenza Scolastica di quel comune;
9. L’autorità scolastica di competenza nominerà come insegnante di religione quella persona che l’Ordinario diocesano di quel comune ha proposto come idoneo e non altri;
10. Ne viene di conseguenza che una nomina di un insegnante di religione cattolica che non tenga conto di queste competenze, e in particolare della territorialità dell’Ordinario Diocesano, è contro ogni norma concordataria e perciò contro la legge dello Stato che ha recepito il concordato stesso. Tutta la normativa in merito all’insegnamento della religione cattolica tiene conto di tutti questi passaggi.