Si blocca la ricostruzione?

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Domanda



Docente di R.C. incaricato nella scuola primaria con diritto alla progressione economica per classi di stipendio (incaricato stabilizzato).
A decorrere dal 1/9/2015 ad oggi ottiene un incarico nella Suola secondaria Superiore senza orario di cattedra 16/18.
Come procedere?

Risposta



La Circolare Ministeriale numero 595/95 al punto 1.4 intitolata “Insegnanti di religione” recita così: “Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:
1) docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio d’insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n.206/1990). Essi, ai sensi dell’art.3, commi 6 e 7, del DPR n.399/1988, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d’insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;
2) docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all’art.53, comma 5, della L. I 1.7.1980 n. 312, che prevede l’attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;
3) docenti di religione di scuola secondaria, già equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene bloccata nell’ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti biennali convenzionali per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato disposto dell’art.53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell’art.3, comma 4, del DPR n. 399/1988.
Tale normativa trova conferma nell’art.66, comma 7, del nuovo C.C.N.L.”