Cambiare scelta durante l’anno?

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Carissimo Nicola,
insegno in un istituto della secondaria superiore e in questi giorni il Dirigente scolastico ha concesso ad un alunno che si avvaleva dell'IRC, di non frequentare più l'ora di religione ad anno inoltrato.
A suo dire il problema sarebbe emerso anche in Consiglio d'Istituto e, in questa sede, avrebbero deciso per la facoltatività in itinere. (sic!)
Il Dirigente ha giustificato la sua decisione basandosi sulla sentenza del TAR del Molise che si è pronunciato per l'indisponibilità dei diritti di libertà religiosa e di pensiero. I giudici hanno sancito che "la scelta di avvalersi o meno può essere effettuata e modificata in qualsiasi momento dell'a.s., stante la necessità di tutelare i fondamentali diritti costituzionali."
Pertanto ti chiedo se abbiamo sentenze avverse a quella molisana e come posso tutelare la mia dignità di IdR di fronte a questa assurda decisione che lede la nostra professionalità?
Grazie ancora del tuo aiuto.
Saluti.

Risposta


Per prima cosa chiariamo che il Dirigente scolastico è obbligato al rispetto della norma ministeriale.
Anzi è il garante.
E … il Consiglio d’Istituto non c’entra proprio …
Detto questo rispondo che il MIUR non ha fatto sua la Sentenza 289/2012 del TAR del Molise.
Questo significa che a proposito della scelta dell’IRC nelle scuole continuano a valere le norme statali, cioè “la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”. (Cfr. DPR 781/85; 202 202/90 e Intesa 2012).