Chiedo se la riduzione stipendiale …

Fonte:
CulturaCattolica.it
Vai a "Domande e Risposte"

Domanda


Gent.mo Prof. Incampo
Torno a disturbarla.
Le chiedo se la riduzione stipendiale è subito al 50% per le assenze di malattia di un docente di religione il cui contratto scade al termine delle lezioni cioè il 7 giugno 2016 essendo idoneo e quindi senza il previsto titolo (come il personale precario), oppure il primo mese è al 100% e i successivi due mesi al 50%.
Grazie per la sua disponibilità.
Cordiali saluti.

Risposta


Per i supplenti temporanei, il caso in questione, la malattia va retribuita un solo mese e al 50%.
In fatti il comma 10 dell’articolo 19 del CCNL così recita: “Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.