Sono un incaricato annuale non stabilizzato

Fonte:
CulturaCattolica.it
Vai a "Domande e Risposte"

Domanda


Caro professore,
sono un incaricato annuale non stabilizzato, non essendo ancora trascorsi quattro anni dal conseguimento del Magistero. Nei cedolini di luglio e agosto ho rilevato una decurtazione dello stipendio, motivata così: «Revocata retribuzione professionale per i mesi di luglio e agosto in quanto partita di stipendio senza ricostruzione di carriera». Ho chiesto chiarimenti al DSGA, che ha avuto dalla Ragioneria la stessa spiegazione riportata sul cedolino. Le chiedo: la ricostruzione di carriera non va fatta dagli insegnanti stabilizzati? Se è vero che io non sono ancora nelle condizioni di poterla fare, a chi devo rivolgermi perchè mi venga restituita la somma decurtata?
Grazie.

Risposta


Il compenso individuale accessorio, assorbito per tutto il personale docente dalla retribuzione professionale docenti, spetta "...in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" (art. 25 CCNL 31/ 08/1999, comma 4).
Questo significa che la retribuzione professionale docenti compete per tutta la durata dell’incarico.
Essendo l’insegnante di religione cattolica incaricato annuale, ha diritto per tutta la durata del contratto alla retribuzione professionale docenti, cioè per tutti e 12 i mesi.
Il suddetto compenso quindi è corrisposto per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico solo al personale docente, di religione e non, con rapporto di impiego fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno (art. 25 CCNI 31/08/1999, comma 1, lettera c).
Per completezza ricordo che questa retribuzione, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato, che non siano incaricati annuali, va calcolata in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio, ed in rapporto al numero di ore settimanali, e cioè per ogni ora o 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto.
Inoltre, va precisato che, secondo il combinato disposto degli articoli dei diversi CCNNLL a far data dal CCNL 26/05/99, art. 42, comma 2, la retribuzione professionale docenti viene corrisposta per massimo 12 mensilità.
La Circolare Ministeriale numero 118 14 aprile 2000, chiarisce che gli Insegnanti di religione cattolica percepiscono tale compenso accessorio, denominato R.P.D., per 12 mensilità.
Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei servizi vari – procederanno all'esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche.”