Diritto allo studio anche per supplenti?
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Domanda
Buongiorno
Chiedo come mai coloro che hanno il contratto fino al termine delle lezioni di giugno non hanno accesso al diritto allo studio anche se studiano (come il mio caso).
Non era più di buon senso fare un contratto fino al 30/06 anziché fino al termine delle lezioni.
Risposta
La circolare ministeriale numero 319 del 1991 fornisce le istruzioni applicative e la Circolare Ministeriale n. 130 Prot. n. 49479/BL del 21.4.2000 afferma che tale diritto compete anche ai docenti destinatari di contratto a tempo determinato, quindi anche agli Insegnanti di religione cattolica non di ruolo, infatti recita: “Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese..”
Complessivamente il numero dei beneficiari non può superare il 3% della dotazione organica provinciale.
Entro il 15 di ottobre di ogni anno gli uffici provinciali territoriali pubblicano il numero complessivo dei permessi concedibili proporzionalmente distribuito tra: personale direttivo, docente, personale educativo ed ATA.
Le domande scadono il 15 di novembre di ogni anno e vanno inoltrate uffici provinciali territoriali tramite il Dirigente scolastico.
I permessi invece saranno concessi entro il 15 dicembre.
E’ necessario però che faccia “vedere” la suddetta circolare anche alle Organizzazioni sindacali presenti nel territorio, perché per godere di tale diritto le stesse organizzazioni sindacali lo dovranno contrattare a livello locale.