Ho appena scoperto di essere incinta
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Domanda
Gentile prof.,
Ho appena scoperto di essere incinta, ho preso 5 giorni per fare i primi controlli ecografia ecc, vorrei sapere questi giorni saranno soggetti a decurtazione per malattia? se no, mi indicate la legge. Io ricordo che per gravidanza non ci sarebbe nessuna decurtazione. Grazie per la sua disponibilità. Buona giornata.
Risposta
Auguri!
Il tema dei congedi parentali è stato disciplinato dal contratto economico sul secondo biennio 2000-2001 in quanto la legge numero 53 dell’8 marzo 2000 prima e il Testo Unico sulla maternità poi avevano dato più organicità e più garanzie a tale materia.
Infatti il comma 1 dell’articolo 11 di detto Contratto recita testualmente:
“Al personale dipendente si applicano le vigente disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge numero 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi numero 903/1977 e numero 53/2000”
La formulazione di detto comma non fa più distinzione di destinatari di contratto a tempo determinato e destinatari a tempo indeterminato, ma estende i benefici “Al personale dipendente”.
Infatti dal comma 2 in poi si farà sempre riferimento “alla lavoratrice”.
Questo significa che l’insegnante di religione cattolica pur essendo destinataria di contratto a tempo determinato gode degli stessi benefici delle insegnanti con contratto a tempo indeterminato.
Di conseguenza le insegnanti di religione lavoratrici madri avranno diritto:
- Per l’astensione obbligatoria e/o astensione per complicanza della gestazione all’intera retribuzione e non più all’80%;
- Per l’astensione facoltativa, che è di durata massima di sei mesi nei primi tre anni di vita del bambino, all’intera retribuzione nei primi trenta giorni e al 30% per il restante periodo;
- Per la malattia del bambino all’intera retribuzione per un mese ogni anno fino al terzo anno di vita del bambino;
- Per la malattia del figlio senza retribuzione 5 giorni all’anno per il figlio da 3 a otto anni.
Con la legge 53/00 sono state introdotte novità con riferimento all’aspettativa facoltativa. Più precisamente, viene ribadito il principio che l’aspettativa spetta ad entrambi i genitori, che però non sono più costretti ad esercitare il corrispondente diritto in maniera alternativa, dal momento che entrambi ora possono farvi ricorso. Le condizioni legittimanti il ricorso all’aspettativa facoltativa sono le seguenti: in primo luogo, il diritto può essere esercitato nei primi 8 anni di vita del bambino. In secondo luogo, i genitori possono fruire dell’aspettativa facoltativa nel limite massimo complessivo di 10 mesi, così ripartiti: la madre lavoratrice, per un periodo massimo di 6 mesi; il padre lavoratore, per un periodo massimo di 6 mesi; nel caso in cui vi sia un solo genitore, per un periodo massimo di 10 mesi. In ogni caso, ciascun genitore può fruire del proprio periodo di astensione facoltativa in maniera continuativa o frazionata. La legge ha anche incentivato il ricorso all’aspettativa facoltativa da parte del padre: infatti, nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno tre mesi, egli può astenersi dal lavoro per 7 mesi e, conseguentemente, il tetto massimo complessivo di astensione del padre e della madre viene elevato a 11 mesi. Per esercitare il diritto all’astensione facoltativa, il genitore ha semplicemente l’onere di preavvisare il datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, e comunque con un preavviso non inferiore a 15 giorni. In ogni caso, ciascun genitore può esercitare il diritto in esame anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.
I periodi di astensione facoltativa (come pure i periodi di astensione dal lavoro per malattia del bambino, di cui si dirà) sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione di effetti su ferie e gratifica natalizia. Inoltre, è stato radicalmente modificato il trattamento economico del genitore che fruisce del diritto di cui si parla. Più precisamente, il genitore che ne fruisca entro il terzo anno di vita del bambino percepisce l’indennità del 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi; inoltre, questo stesso periodo è coperto da contribuzione figurativa. Al di fuori di questa ipotesi, ciascun genitore ha diritto alla indennità del 30% a condizione che la sua retribuzione sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. In ogni caso, il periodo di aspettativa è coperto dalla contribuzione figurativa; nel caso di aspettativa fruita oltre il terzo anno di vita del bambino e oltre il sesto mese di fruizione complessiva, il valore retributivo è calcolato in misura del 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà dell’interessato di integrare la contribuzione. Inoltre, per far fronte alle relative spese, il genitore che fruisca dell’aspettativa facoltativa può chiedere l’anticipo del TFR.
(Cfr. www.di-elle.it)