Le attività funzionali

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Buongiorno prof. Incampo, nei giorni scorsi ci sono state delle discussioni nel plesso dove presto servizio per distribuire le ore aggiuntive di cui al contratto nazionale del comparto scuola.
Potrebbe gentilmente chiarirci i seguenti punti?
1) le ore per le assemblee, devono essere conteggiate nella fascia A come i collegi docenti o B?
2) le ore per le decisioni di plesso (programmazione, progetti, POF) vanno in fascia A o B?
3) In definitiva, nella fascia B, oltre al consiglio di interclasse (scuola primaria) si possono conteggiare ore per altri impegni?
In ultimo: se il collegio docenti, a maggioranza, delibera di promuovere determinati corsi di aggiornamento, le ore di presenza rientrano in una delle due fasce (40+40)? E se gli impegni già superassero la soglia massima?
La pregherei di una Sua precisa suddivisione, perché sembra proprio che il contratto sia passibile di "diverse interpretazioni", anche da parte delle RSU.
Per favore ci chiarisca una volta per tutte le differenziazioni, senza lasciare margini ai pensieri personali.
La ringrazio per l'attenzione.

Risposta


Le attività funzionali si dividono:
  • Attività individuali (correzione degli elaborati, preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, rapporti individuali con le famiglie) non hanno un monte ore definito, perché tipica di una “prestazione professionale” (art. 42 comma 2);
  • Attività collegiali (collegio docenti, programmazione e verifica di inizio e fine anno, riunione collettive con le famiglie per l’informazione sui risultati degli alunni): per tutti i docenti 40 ore annue (art. 42 comma 3 lettera a);
  • Attività collegiale dei consigli di classe: vincolo di prevedere, nella programmazione di dette attività, un impegno non superiore a 40 ore annue per gli insegnanti impegnati su più di sei classi (art.42 comma 3 lettera b);
  • Attività collegiali relative agli scrutini ed esami, compresa la valutazione degli atti relativa alla valutazione: sono obbligatorie e non hanno un monte ore definito (art.42 comma 3 lettera c).

E’ chiaro che tutto questo vale per l’insegnante che ha 18 ore settimanali ed un’unica sede di servizio, per chi invece non ha un’unica sede di servizio e/o non ha 18 ore settimanali, tutto è in proporzione.
Un collegio dei docenti che nella programmazione prevede impegni per oltre le 40 ore per i collegi docenti, è tenuto a retribuire le ore eccedenti alle 40 per quei docenti che le superano, tenendo anche conto delle proporzioni per chi le supera, non avendo orario completo (Cfr. art. 25 comma 5 CCNL 1999).
Infine è bene ricordare che l’obbligo delle 40 + 40 ore è complessivo e cioè l’insegnante è tenuto ad assolvere nelle sue sedi complessivamente 40+40 ore e non 40+40 in ogni scuola.
Quanto poi all’ultima domanda ti faccio notare che gli impegni presi dal collegio docenti valgono per tutti.