Cosa succede nel caso si verifichi che ...
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Domanda
Egr. professore, cosa succede nel caso si verifichi che un'intera classe non si avvalga dell'IRC? E come si dovrebbe comportare l'idr? Quali sono le conseguenze sul piano orario della classe in questione? L'idr ha o non ha un incarico sulla classe? Grazie.
Risposta
Per prima cosa chiariamo che il Concordato afferma con chiarezza che “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.”
Questo significa che nel quadro orario comunque ci deve essere religione cattolica e questo a prescindere dagli avvalentesi.
La Circolare Ministeriale numero 253 del 13.8.1987 così recita: “…Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuto unità classe cui appartiene alunno”
Rispondendo ad un quesito posto dal Provveditore di Pisa, il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota numero 11197 del 13.12.1991, ha precisato: “… Non sembra consentito all’accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15”.
Nella stessa direzione è la Circolare Provveditoriale del Provveditore agli studi di Milano, prot, numero 50206/1 del 18 dicembre 1998.
Infine eccoti un parere del Consiglio di Stato a tal proposito
«Vista la relazione in data 5/2/1998 prot. n. 454 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale Istruzione Tecnica chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore;
premesso:
La prof.ssa Paola Pucci, incaricata dell'insegnamento della religione cattolica presso l'ITIS "G. Galilei" di Livorno, con orario cattedra di 18 ore ha proposto ricorso straordinario avverso il provveditorato prot. n. 3841 del 5/4/1997 con il quale il Preside del predetto Istituto ha comunicato alla Direzione Provinciale del Tesoro, al Provveditore agli studi ed alla Curia Vescovile la rettifica del contratto di lavoro della ricorrente a T.D. da 18 a 17 ore di cattedra con decurtazione dello stipendio in ragione di un diciottesimo relativo ad una ora di lezione.
Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
le norme contrattuali non prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore;
il Preside non ha dato formale disdetta;
la ricorrente aveva diritto al trattamento dei docenti a tempo indeterminato.
L'Amministrazione, nella propria relazione, osserva che nella specie non risulterebbero tutelati in uguale misura l'interesse pubblico e l'affidabilità contrattuale.
Considerato:
La ricorrente impugna il provvedimento indicato in premessa con il quale è stata comunicata la rettifica del suo contratto di lavoro.
L'Amministrazione fa presente che l'istante è docente a tempo determinato per l'insegnamento di religione presso l'ITIS "G. Galilei" di Livorno.
A partire dal 22/2/1997, in quanto l'unico alunno che nella classe IV A aveva scelto di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica si era ritirato dalla frequenza, il suo orario era ridotto di fatto a 17 ore settimanali.
Dopo aver informato la Presidenza in attesa di comunicazione ufficiali circa la sua futura utilizzazione l'istante ha continuato a prestare servizio per quell'ora come risulta dal registro di classe.
Tanto considerato e per quanto riguarda le doglianze formulate dalla ricorrente deve rivelarsi che le stesse debbono ritenersi fondate.
Va anzitutto riconosciuto che né il contratto collettivo di categoria né il contratto individuale stipulato dal Preside prevedono quale motivo di recesso la diminuzione delle ore.
Inoltre non può ritenersi legittimo l'operato del Preside il quale non ha provveduto a dare formale disdetta del contratto ma si è limitato a decurtare lo stipendio con effetto retroattivo nonostante la docente avesse continuato regolarmente a prestare servizio anche per quell'ora.
Appare infine fondata anche la doglianza relativa alla utilizzazione della istante disposta solo in forma verbale e per eventuali supplenze.
Infatti essendo gli insegnanti di religione con incarico annuale inquadrati quali docenti a tempo determinato e dovendosi tale posizione ritenere sostanzialmente equiparata ai docenti assunti a tempo indeterminato la ricorrente avrebbe dovuto ottenere una diversa stabile utilizzazione per l'ora in questione.
Pertanto, come si fa rilevare, nella specie se l'interesse pubblico è stato adeguatamente tutelato non ha trovato una eguale tutela l'affidabilità contrattuale.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
(Parere del Consiglio di Stato, Sezione Il, 25 marzo 1998, N. Sezione 321/98)