Norme statali e non sentenze del TAR
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Domanda
Gentile prof. Incampo, nella mia scuola (IPSIA) una docente asserisce che l’alunno può cambiare la scelta di avvalersi dell’IRC in qualsiasi momento. Questo perché esisterebbe una sentenza (di un TAR?) che avrebbe permesso questa possibilità. Le risulta? Grazie per la risposta.
P.S. La vicepreside dice che comunque non si può obbligare un alunno “per forza” a seguire l’IRC se non lo vuole più seguire.
Risposta
La lettera b del punto 2.1 del DPR 175/ recita così: “la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;”
Questo dice la norma.
E’ opportuno rispondere al collega che le scuole si devono attenere alle norme ministeriali e non ai TAR.