Mi chiedo se una legge precedente ...

Fonte:
CulturaCattolica.it
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Domanda


Buongiorno,
sono una IdR incaricata annuale ormai al V anno di servizio. Durante il mese di ottobre 2013 l’ufficio del personale della segreteria mi invita a portare la documentazione per la domanda di ricostruzione di carriera,la stabilizzazione e gli eventuali scatti di stipendio, svolgendo tutte le operazioni per l’avvio della pratica.
Purtroppo a fine aprile a me e ad altri idr nelle stesse condizioni, viene respinta la domanda, trasportando così la possibilità di rifare la domanda al IX anno di servizio, adducendo una legge anteriore al provvedimento che consente agli Idr di fare la ricostruzione dopo il IV anno di servizio), Mi chiedo se una legge precedente possa annullare una legge successiva.

Nello specifico, preciso che:
• mi chiamo ***, nata a *** il ***
• sono in possesso del titolo di Magistero in Scienze Religiose e dei requisiti per l’idoneità
• sono incaricata annualmente nella scuola primaria dal 1 settembre 2009
• il mio contratto è a part time per 3 anni con monte ore di 16/24, un anno 17/24 e attualmente con i 15/24.
• La mia attività si svolge su 2 Istituti comprensivi (***) e ben tre plessi, senza che per questo io abbia mai usufruito di alcuna indennità per gli spostamenti e le doppie attività collegiali e funzionali.
Cosa fare?
La ringrazio per la cortese attenzione e sono disponibile ad ogni chiarimento.

Risposta


La ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione (IdR) non è un provvedimento automatico, ma viene concesso solo a domanda.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 1995 al comma 7 dell’articolo 66 così recita:” Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all'art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integrate dal D P.R. 399 del 1988, art. 3 Commi 6 e 7”
Questo significa che non si potrà mai capire tale diritto se non si comprende che cosa afferma l’ultimo comma dell’articolo 53 della legge 312 dell’11 luglio 1980.
Proviamo a farlo insieme leggendolo: “Agli insegnanti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera…… con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Le condizioni necessarie per avere tale diritto sono due:
1. Quattro anni di insegnamento;
2. L’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
La CM numero 254 del 10 settembre 1980 avente per oggetto “Applicazione dell’articolo 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione” chiarisce le due condizioni.
Al comma 2 leggiamo: “Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti di religione in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Quattro anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
  2. Che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.

Quindi per aver diritto alla ricostruzione bisogna avere quattro anni di incarico non necessariamente con 18 ore, ma anche ad orario parziale e trovarsi nell’anno in cui si fa domanda di ricostruzione con 18 ore.
Però il comma 7 dell’articolo 3 del DPR 399 del 23.8.1988 ha esteso i suddetti benefici “anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore nelle scuole materne ed elementari”.
A differenza dei docenti di scuola secondaria, quindi, nella scuola primaria l’anno in cui il docente fa domanda di ricostruzione dovrà essere destinatario di un contratto di non meno di dodici ore settimanali.
La Circolare Ministeriale numero 77 del 24.3.1990 ha chiarito che i quattro anni possono essere stati svolti “anche in modo discontinuo ed ad orario parziale, sia nella scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie”.